Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37566 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37566 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con la sentenza pronunciata in data 2 febbraio 2024, la Orte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, comma 1 e 3, 1, e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso in Torino il 26 agosto 2023);
che il ricorso per cassazione nell’interesse di NOME, sottoscritto dal difensore, è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in relazione all’omessa verifica da parte del giudice di appello dell’esistenza di cause di non punibilità, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto svil9ppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellatd concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenZa impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese prhocessuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente