Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici e Concreti
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità delle censure mosse dall’imputato. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non bastano lamentele astratte, ma servono critiche puntuali e ben argomentate.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna per reati contro il patrimonio e la fede pubblica, in particolare per furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.) e false attestazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). La Corte di Appello di Torino aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo l’imputato da un’accusa di ricettazione (art. 648 c.p.) per una somma di 110 euro, poiché il fatto non sussisteva, e rideterminando la pena complessiva per i reati residui.
Insoddisfatto della sentenza, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione con cui contestava la graduazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva contestata.
L’Appello e le Ragioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nell’analisi del motivo di ricorso. I giudici hanno rilevato come le argomentazioni presentate fossero del tutto generiche e astratte. Invece di contestare in modo specifico i passaggi della motivazione della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a formulare doglianze indeterminate, prive di qualsiasi collegamento concreto con la logica argomentativa seguita dai giudici di secondo grado.
La Corte ha qualificato questa modalità di impugnazione come viziata da “conclamata indeterminatezza ed aspecificità”. In ambito processuale, questo significa che l’atto di ricorso non ha raggiunto quel livello minimo di specificità richiesto dalla legge per consentire alla Corte di Cassazione di valutare la fondatezza delle critiche. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso; è necessario demolire, punto per punto, il ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Il ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito o a formulare critiche generiche. Deve, al contrario, instaurare un dialogo critico e specifico con la sentenza impugnata, evidenziandone le presunte lacune, le contraddizioni o gli errori di diritto.
Nel caso di specie, le deduzioni a sostegno del ricorso sono state giudicate “del tutto astratte” e “prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza impugnata”. La mancanza di un confronto specifico con le ragioni che avevano portato la Corte d’Appello a negare le attenuanti generiche in regime di prevalenza e a determinare la pena in quella misura ha reso l’impugnazione inefficace e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è divenuta definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti in violazione delle norme procedurali.
La decisione offre una lezione importante: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, rigore e un’analisi approfondita della decisione che si intende contestare. La superficialità e la genericità non solo non portano al risultato sperato, ma possono anche comportare significative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile a causa della “conclamata indeterminatezza ed aspecificità” dei motivi, i quali erano basati su argomentazioni astratte e non si confrontavano concretamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato in appello?
L’imputato era stato condannato per i reati di furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.) e false attestazioni (art. 495 c.p.), mentre era stato assolto dall’accusa di ricettazione (art. 648 c.p.).
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12804 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12804 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato il 21/01/1995
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME per i reati di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 (capo A), 648 (capo B) e 495 cod. pen. (capo C), assolvendo l’imputato dal reato di cui al capo B), limitatamente alla ricettazione della somma di Euro 110,00 perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena inflittagli (fatti commessi in Alessandria il 2 agosto 2022);
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata e ritenuta recidiva (ex art. 99, comma 3, cod. pen.), è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza impugnata (vedasi pag. 4, punto 3.3, della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
— – 11- PrIsidente