Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Ferma l’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per contestare una sentenza di condanna, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche specifiche e giuridicamente fondate. In caso contrario, il risultato è un ricorso inammissibile, come accaduto in un caso riguardante i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Questo provvedimento offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Il procedimento trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato era stato giudicato colpevole per i reati previsti dagli articoli 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) e 341-bis (Oltraggio a un pubblico ufficiale) del codice penale. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando presunti vizi di motivazione da parte dei giudici di merito. In particolare, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse argomentato in modo adeguato sulla sussistenza dei reati contestati.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente e li ha giudicati non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. La decisione si è fondata su una constatazione netta: i motivi di ricorso erano “generici e meramente assertivi”. Questo significa che la difesa non ha individuato specifici errori di diritto o palesi illogicità nel ragionamento della sentenza impugnata. Al contrario, si è limitata a riproporre una lettura alternativa dei fatti, contestando nel merito la ricostruzione della condotta materiale e dell’elemento psicologico del reato, un’operazione che non è permessa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel motivare la propria decisione, la Corte di Cassazione ha chiarito che i giudici dei gradi precedenti avevano operato correttamente. Essi avevano applicato in modo corretto i principi giuridici che regolano la configurabilità dei reati di resistenza e oltraggio, giungendo a ritenere provata sia la condotta di opposizione fisica (per il reato di cui all’art. 337 c.p.) sia quella di offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale (per l’art. 341-bis c.p.). La motivazione della sentenza d’appello è stata considerata logica e coerente, priva di quei vizi che avrebbero potuto giustificare un annullamento. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, ma solo verificare che quest’ultima sia esente da errori giuridici e vizi logici macroscopici. Poiché il ricorso non evidenziava tali difetti, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico-giuridico preciso, mirato a denunciare errori nell’applicazione della legge o nella struttura logica della motivazione. Non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso deve essere estremamente accurata, evitando contestazioni generiche che, come in questo caso, portano a una inevitabile dichiarazione di ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati ‘generici e meramente assertivi’. In altre parole, non contestavano specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, ma si limitavano a esprimere un dissenso sulla valutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di Cassazione.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato in appello?
L’imputato era stato condannato per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 del codice penale) e oltraggio a un pubblico ufficiale (art. 341-bis del codice penale).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27868 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di RAGIONE_SOCIALE; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente essertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità dei reati poiché i giudici del merito, facendo corretta applicazione dei principi che regolano la ricostruzione della condotta materiale e dell’elemento piscologico del reato, hanno ritenuto accertata sia la condotta oppositiva che l’oltraggio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consigl re relatore
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