Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna Definitiva
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma richiede il rispetto di requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Un ricorso inammissibile non viene nemmeno esaminato nel merito, portando alla conferma immediata della sentenza precedente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e l’assertività dei motivi di appello possano essere fatali per l’esito del giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato era stato condannato per i reati previsti dall’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Sperando di ribaltare la decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la valutazione della corretta formulazione del ricorso stesso. Oltre alla conferma della condanna, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze molto gravi. In primo luogo, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, scatta una sanzione economica a carico del ricorrente, che deve farsi carico non solo delle spese del procedimento, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore dello Stato, come previsto dalla legge per disincentivare ricorsi palesemente infondati o presentati senza rispettare le regole procedurali.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati a sostegno del ricorso non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi sono stati qualificati come ‘generici e meramente assertivi’. In pratica, il ricorrente si è limitato ad affermare l’esistenza di ragioni che avrebbero dovuto portare al suo proscioglimento, senza però argomentare in modo specifico e puntuale contro le ragioni giuridiche e fattuali su cui si basava la sentenza di condanna della Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve contenere una critica mirata e tecnica dei vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente contestare genericamente una sentenza di condanna. È indispensabile che la difesa articoli critiche precise, dettagliate e pertinenti, dimostrando dove e come i giudici dei gradi precedenti abbiano errato nell’applicare la legge o nel valutare le prove. Un ricorso inammissibile perché generico non solo è inutile per il condannato, ma comporta anche ulteriori costi. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente, in grado di formulare atti che rispettino i rigorosi canoni richiesti dal giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati ritenuti ‘generici e meramente assertivi’, ovvero non sufficientemente specifici e dettagliati per contestare validamente la sentenza di condanna in sede di legittimità.
Quali erano i reati per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per i reati previsti dagli articoli 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e 73 del D.P.R. n. 309/1990 (in materia di sostanze stupefacenti).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44467 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44467 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 05/06/1996
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Caricola F; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 d.P.R. n-. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di ragioni che, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024