Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9135 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 9135  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui si eccepisce l’omessa notifica della sentenza di appello all’imputato e la conseguente lesione del diritto di difesa è dedotto in carenza di interesse e manifestamente infondato. La sentenza è stata correttamente notificata al difensore dell’imputato il quale, munito di procura speciale, ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione con conseguente insussistenza dell’ipotizzata compressione del diritto di difesa;
rilevato, infatti, che la denunciata omissione non è produttiva di invalidità alcuna della sentenza pronunciata trattandosi di un vizio insorto nel segmento procedimentale successivo all’emissione della stessa (Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, Palla, Rv. 277121- 01), la mancata notifica non incide, inoltre, sulla ritualità della procedura innescata dall’impugnazione del difensore, a seguito della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 che ha modificato l’art. 613 del codice di rito, abolendo la possibilità del ricorso per cassazione personale dell’imputato, il cui potere di impugnazione rimane oramai sussunto in quello del difensore (Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018, Rallo, Rv. 272977-01);
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato ed alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129, cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. 1-3 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura violazione dell’art. 62bis e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, i 25 precedenti penali desumibili dal certificato del casellario (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Deve essere, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficie che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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