Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione delle impugnazioni penali, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e non specifici. Il caso analizzato riguarda una condanna per rapina aggravata, ma i principi espressi dalla Suprema Corte hanno una valenza generale e fondamentale per chiunque operi nel diritto penale.
I Fatti di Causa
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di rapina aggravata, decideva di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. La difesa dell’imputato basava la propria impugnazione su due argomenti principali, sperando di ottenere un annullamento della condanna o una rideterminazione della pena.
I Motivi del Ricorso e il verdetto di inammissibilità
La difesa ha articolato il proprio ricorso su due punti chiave:
1. Critica alla motivazione: Il primo motivo contestava la correttezza e la logicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua responsabilità penale.
2. Mancata applicazione della continuazione: Il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento del vincolo della cosiddetta “continuazione esterna” tra il reato di rapina oggetto del processo e altri delitti, già accertati con una sentenza divenuta irrevocabile anni prima. L’obiettivo era ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, unificando le pene.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni nette che delineano i confini del giudizio di legittimità e i requisiti essenziali di un’impugnazione.
La Genericità come Vizio Capitale: I Requisiti dell’Art. 581 c.p.p.
Il primo motivo di ricorso è stato bocciato per manifesta carenza di specificità. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 581 del codice di procedura penale, un’impugnazione non può limitarsi a una critica generica e astratta della sentenza. Al contrario, deve instaurare un dialogo argomentativo con la decisione impugnata, individuando specifici vizi logici o giuridici.
Nel caso di specie, i motivi erano meramente “apparenti”, una riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte in appello, senza una reale correlazione con la complessa motivazione della sentenza di secondo grado. Questo atteggiamento equivale a chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, un “terzo grado di giudizio” sul fatto, che è precluso alla Corte di legittimità. Le doglianze difensive non possono trasformarsi in un pretesto per ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti.
Il Diniego della Continuazione Esterna
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso la possibilità di applicare la continuazione esterna per due ragioni decisive:
1. Estinzione dei reati precedenti: I reati oggetto del precedente procedimento, con cui si chiedeva di legare la rapina attuale, erano già stati dichiarati estinti.
2. Maggiore gravità del reato attuale: Il reato di rapina aggravata per cui si procedeva era significativamente più grave di quelli, ormai estinti, commessi in passato.
Queste circostanze, secondo la Corte, rendevano impossibile riconoscere il medesimo disegno criminoso e, di conseguenza, applicare l’istituto di favore della continuazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma con forza che il ricorso per Cassazione non è un’arena per ridiscutere l’esito delle prove. Per superare il vaglio di ammissibilità, l’impugnazione deve essere un atto di critica puntuale, specifica e argomentata, capace di evidenziare errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza. La mera riproposizione di tesi già vagliate e respinte, senza un confronto serrato con le ragioni dei giudici di merito, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge, come la specificità dei motivi. Se le censure sono generiche, indeterminate o si limitano a riproporre le stesse argomentazioni dell’appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere specifici?
Significa che il ricorrente deve indicare con precisione le parti della sentenza che contesta e le ragioni di diritto o di logica per cui le ritiene errate. Non basta una critica generale, ma è necessaria una critica argomentata e puntuale che si confronti direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
In questo caso, perché non è stata concessa la “continuazione esterna” tra i reati?
La continuazione esterna non è stata concessa perché i reati accertati nel precedente procedimento erano già estinti. Inoltre, il reato di rapina aggravata oggetto del presente giudizio era più grave di quelli dichiarati estinti, rendendo impossibile il riconoscimento di un unico disegno criminoso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19753 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19753 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONOPOLI il 09/10/1987
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di rapina aggravata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri d valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 – 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, COGNOME, Rv. 279908 – 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della motivazione dove, con congrui e non illogici argomenti, il giudice di appello alla luce delle risultanze probatorie ha ritenuto integrato in tutti i suoi elementi il delitto ascritto all’odierno ricorrente);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione del vincolo della c.d. continuazione esterna tra il reato oggetto del presente procedimento e i delitti accertati con sentenza divenuta irrevocabile in data 28/12/2013, è manifestamente infondato a fronte di una congrua e lineare motivazione che afferma l’impossibilità di riconoscere la continuazione esterna attesa la intervenuta estinzione dei reati oggetto del precedente procedimento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e in quanto il reato per il quale oggi si procede è più grave di quelli dichiarati estinti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.