Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19753 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19753 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di rapina aggravata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri d valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 278373 – 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, COGNOME, Rv. 279908 – 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, COGNOME, Rv. 278231 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della motivazione dove, con congrui e non illogici argomenti, il giudice di appello alla luce delle risultanze probatorie ha ritenuto integrato in tutti i suoi elementi il delitto ascritto all’odierno ricorrente);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione del vincolo della c.d. continuazione esterna tra il reato oggetto del presente procedimento e i delitti accertati con sentenza divenuta irrevocabile in data 28/12/2013, è manifestamente infondato a fronte di una congrua e lineare motivazione che afferma l’impossibilità di riconoscere la continuazione esterna attesa la intervenuta estinzione dei reati oggetto del precedente procedimento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e in quanto il reato per il quale oggi si procede è più grave di quelli dichiarati estinti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.