Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10277 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10277 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte di appello di Bari
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 31/12/1981
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Foggia il 14 giugno 2022 nei confronti di NOME COGNOME in relazi al reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 commesso il 2 ma 2017, alla pena di mesi otto di reclusione, esclusa la recidiva.
Considerato che il motivo, articolato in più censure, proposto dalla difesa, av F. P. COGNOME (inosservanza ed erronea applicazione, nonché violazione degl artt. 99, 69, 62-bis cod. pen., 546 cod. proc. pen. – prima censura; viola degli artt. 546, 438, comma 6-bis, 192 cod. proc. pen., nonché in relazione all’art. 649 del codice di rito – seconda censura; inosservanza ed erronea applicazio dell’art. 62-bis cod. pen. e 546 cod. proc. pen., con vizio di motivazione)Idevol
doglianze generiche perché prive della puntuale indicazione delle ragioni in fatto e in diritto su cui fondano, comunque riproduttive di profili di censura già vagliati dai giudici di merito, non scanditi da specifica critica rispetto agli argomenti posti a base della sentenza impugnata.
Ritenuto che la prima censura relativa alla recidiva appare non confrontarsi con il complesso delle decisioni di merito, avendo il Tribunale già escluso la contestata aggravante (cfr. p. 6 della sentenza di appello) e che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la terza censura si riferisce testualmente alla posizione di soggetto diverso dal ricorrente (COGNOME) e quindi appare aspecifica.
Rilevato, infine, in relazione alla seconda doglianza, che questa appare perplessa, di contenuto generico rispetto alla motivazione offerta dalla Corte territoriale (cfr. p. 5) e, comunque, non conferente al caso in esame, laddove fa riferimento alla richiesta di rito abbreviato condizionato all’audizione di un teste, quando, invece, risulta che il procedimento di primo grado è stato definito all’esito di dibattimento ordinario.
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.tronere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente