Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera l’Esame della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma non è un’opzione sempre percorribile. La legge stabilisce requisiti precisi e la loro mancanza può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce due motivi classici di inammissibilità: la genericità dei motivi e l’abitualità della condotta che impedisce l’applicazione di benefici di legge.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato di un telefono cellulare. Non accettando la decisione della Corte d’Appello, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo riguardava un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata, mentre il secondo contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
La ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente giustificato la sua responsabilità, specialmente in assenza del ritrovamento del cellulare rubato e senza aver effettuato accertamenti tecnici tramite codice IMEI o tabulati telefonici. Inoltre, sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel negarle il beneficio della particolare tenuità del fatto, basandosi unicamente sui suoi precedenti penali.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi infondati, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le motivazioni alla base di questa drastica decisione.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
Per quanto riguarda il primo motivo, la Suprema Corte lo ha qualificato come generico e meramente ripetitivo. La ricorrente, infatti, si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata alla logica della sentenza di secondo grado. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riedizione del precedente appello, ma deve individuare vizi logici o giuridici precisi nella decisione impugnata. La Corte ha richiamato il principio, consolidato dalle Sezioni Unite, secondo cui un motivo è solo ‘apparente’ se non assolve alla funzione tipica di critica argomentata.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non per un automatismo, ma a seguito di una valutazione complessiva della condotta dell’imputata. La presenza di plurime condanne precedenti per reati contro il patrimonio è stata correttamente interpretata come un indice di ‘abitualità’ della condotta, una condizione che per legge è ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, due conseguenze significative per la ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento di tutte le spese processuali. In secondo luogo, la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando l’inammissibilità è talmente evidente da far presumere una colpa nella proposizione del ricorso stesso. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico e mirato, non un tentativo generico di rimettere in discussione il merito dei fatti. La specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti essenziali per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti e non contenevano una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza d’appello.
Per quale ragione non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. è stata esclusa perché la ricorrente aveva numerose condanne precedenti per reati contro il patrimonio. Questa circostanza è stata ritenuta indicativa di un’abitualità della condotta criminale, condizione che la legge indica come ostativa alla concessione di tale beneficio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, in caso di colpa evidente, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28242 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28242 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CAMPOROSSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
11623/2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto di un telefono cellulare;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la carenza di motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell’imputata, non avendo la Corte giustificato il mancato rinvenimento dell’oggetto del reato e la mancata individuazione del supporto per il mezzo del codice IMEI e dei tabulati telefonici, non è deducibile dinanzi a giudice di legittimità, perché, oltre che generico, è fondato su argomenti che si risolvono nell pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte d merito con una motivazione congrua ed esente da vizi logici; in tal senso si tratta di motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822;
Considerato che analoghe considerazioni possono svolgersi anche con riguardo al secondo motivo, con cui si deduce l’illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., laddove, invece, la Corte di appello ha correttamente escluso la speciale causa di non punibilità per l’abitualità della tipologia di condot annoverando l’imputata plurime condanna per reati contro il patrimonio;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilit dell’impugnazione -al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
,,osì deciso il 25 giugno 2024.
Il Consigliere estensore
M a T esa Belnnonte