Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti la fondatezza di un’impugnazione, delineando i confini entro cui un condannato può sperare di ottenere una revisione della propria sentenza. Il caso riguarda una condanna per contrabbando e culmina in una dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi o generici. Analizziamo insieme i passaggi di questa vicenda processuale per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine con una condanna emessa dal Tribunale di Palermo nel maggio 2023, con cui un individuo veniva ritenuto colpevole del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, commesso nel maggio 2017. La pena inflitta era di 6 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa. Questa sanzione si aggiungeva, in virtù della continuazione esterna, a una pena precedente stabilita da una sentenza del 2018, divenuta irrevocabile.
La Corte di Appello di Palermo, nel giugno 2024, confermava integralmente la decisione di primo grado. Contro questa sentenza, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolando tre motivi principali: l’erronea declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi d’appello, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e l’eccessività della pena.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato ciascuno dei motivi presentati dalla difesa, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è manifestamente infondato in ogni sua parte e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
La Genericità dei Primi Motivi d’Appello
Il primo motivo di ricorso contestava la decisione della Corte d’Appello di considerare generici i primi due motivi di impugnazione. La Cassazione ha respinto questa doglianza, osservando che, nonostante la Corte territoriale avesse qualificato i motivi come inammissibili, li aveva comunque esaminati nel merito, ritenendoli infondati con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette. L’odierno ricorso, secondo la Corte, non si confrontava adeguatamente con tali argomentazioni, limitandosi a riproporre le stesse questioni senza superare il vaglio di specificità richiesto dall’art. 581 c.p.p.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato parimenti infondato. La Corte di Appello aveva già motivato in modo pertinente il suo rifiuto, sottolineando due elementi ostativi:
1. L’elevata quantità di tabacchi rinvenuti, pari a quasi tre volte la soglia di rilevanza penale.
2. I precedenti penali specifici a carico dell’imputato, che dimostravano una vera e propria abitualità nella condotta illecita.
Questi elementi, secondo la Cassazione, precludono in radice l’applicazione del beneficio della particolare tenuità del fatto.
La Congruità della Pena Inflitta
Anche il terzo motivo, che lamentava l’eccessività della pena, è stato respinto. La Corte ha ritenuto ragionevole la decisione dei giudici di merito di non mitigare ulteriormente la sanzione, già considerata benevola per l’applicazione della continuazione. La valutazione ha tenuto conto delle pregresse condanne a carico dell’imputato, tra cui una per rapina, e l’assenza di elementi concreti di positivo apprezzamento che potessero giustificare una pena più mite.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha concluso che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali e giuridicamente corrette per ciascun tema affrontato. La difesa, al contrario, ha contrapposto a tali argomentazioni delle valutazioni di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. La Suprema Corte, infatti, non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., comporta non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la proposizione di ricorsi palesemente infondati che appesantiscono il sistema giudiziario.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso, per avere successo, non può limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata. È necessario che i motivi siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la ratio decidendi del giudice precedente. Inoltre, la valutazione di istituti come la particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’imputato, dove l’abitualità del comportamento e i precedenti penali assumono un peso determinante. Per la difesa, ciò significa che la strategia processuale deve essere mirata e fondata su solide argomentazioni di diritto, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati e non si confrontano criticamente con le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata, proponendo invece mere rivalutazioni dei fatti.
Perché nel caso di specie è stata esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
La Corte ha escluso tale beneficio a causa di due fattori decisivi: l’elevata quantità di merce di contrabbando, quasi tre volte superiore alla soglia penale, e i precedenti penali specifici dell’imputato, che ne dimostravano l’abitualità nel commettere reati.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32398 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32398 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Palermo il 12 maggio 2023, con la quale NOME COGNOME era stato ritenuto colpevole del reato di contrabbando di T.L.E., commesso in Palermo I’ll maggio 2017 e condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa, pena da aggiungere, in virtù della riconosciuta continuazione esterna, a quella già irrogatagli con la sentenza del Tribunale di Palermo del 7 dicembre 2018, divenuta irrevocabile nel 2023.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il profilo dell’inosservan dell’art. 581 cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di appello manifestamente infondato, dovendosi considerare che la Corte territoriale, pur ritenendo generiche e dunque inammissibili le doglianze articolate nei primi due motivi di appello, li ha comunque esaminati nel merito, ritenendoli infondati con argomentazioni fattuali e giuridiche non manifestamente illogiche, con le quali l’odierno ricorso manca di confrontarsi.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è parimenti manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4-5), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., sia l’elevata quantità di T.L.E. rinvenuto, pari a quasi tre volte la soglia di rilevanza penale, sia i precedenti penali a carico di COGNOME, di cui tre speci ciò a riprova dell’abitualità della condotta illecita contestata.
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell’eccessività della pena, dovendosi rilevare al riguardo che la Corte dì appello ha ragionevolmente escluso la possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio (ritenuto invero già benevolo stante l’avvenuto riconoscimento della continuazione esterna), in ragione delle pregresse condanne a carico di COGNOME, una delle quali per rapina, non ravvisandosi in ogni caso concreti elementi suscettibili di positivo apprezzamento (pag. 5-6 della decisione gravata).
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.