Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del giudizio di legittimità
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve essere consapevole dei confini precisi entro cui la Corte di Cassazione può operare. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: non si può chiedere alla Suprema Corte di riesaminare le prove. La presentazione di un ricorso inammissibile porta non solo alla conferma della condanna, ma anche a sanzioni economiche. Analizziamo insieme questa importante ordinanza.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di rapina. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sua responsabilità penale sulla base di un solido quadro probatorio, che includeva le dichiarazioni delle persone offese, riscontri scientifici (come tracce ematiche rinvenute su un cambiamonete) e la valutazione complessiva delle circostanze. Non convinto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
L’appellante ha basato la sua difesa davanti alla Suprema Corte su due argomentazioni principali, entrambe respinte.
Il Primo Motivo: La Contestazione sulla Valutazione delle Prove
Il primo motivo di ricorso mirava a contestare l’affermazione di responsabilità per la rapina. L’imputato ha tentato di mettere in discussione la valutazione del materiale probatorio effettuata dai giudici di merito. In particolare, ha criticato l’attendibilità delle dichiarazioni delle vittime e l’interpretazione delle prove scientifiche. La Corte di Cassazione ha subito chiarito che tali doglianze erano di natura “schiettamente fattuale”. In altre parole, il ricorrente non stava denunciando un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza, ma stava chiedendo alla Corte una nuova e diversa valutazione delle prove. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di rifare il processo.
Il Secondo Motivo: Il Mancato Riconoscimento del “Vincolo della Continuazione”
Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento del cosiddetto “vincolo della continuazione” tra la rapina oggetto del processo e altri reati per i quali era già stato giudicato con una precedente sentenza. L’applicazione di questo istituto avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio più favorevole. Anche in questo caso, la Corte ha definito il motivo generico e manifestamente infondato. I giudici di appello avevano già ampiamente motivato le ragioni per cui non era possibile ravvisare un medesimo disegno criminoso, evidenziando la diversità delle modalità di condotta, dei contesti e delle vittime scelte per le varie azioni delittuose. La decisione della Corte d’Appello, basata su principi consolidati, era pertanto immune da censure.
Le Motivazioni della Decisione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un giudizio di legittimità. Il ricorso si trasformava, di fatto, in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, cosa che l’ordinamento italiano non prevede. La Corte ha sottolineato che il percorso motivazionale della sentenza impugnata era congruo e logico, basato su elementi di prova correttamente valutati. La contestazione di tale valutazione, senza individuare un vizio di legittimità (come una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica), si traduce in una richiesta inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione chiara sui limiti del ricorso in Cassazione. Non è una sede in cui si possono rimettere in discussione i fatti accertati nei gradi di merito. Un ricorso, per avere una possibilità di successo, deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità, ovvero errori nell’applicazione delle norme giuridiche o difetti strutturali nella motivazione della sentenza. Proporre doglianze di natura fattuale conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza per il ricorrente di dover pagare non solo le spese processuali, ma anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legge o difetti logici della motivazione, si limita a contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito, chiedendo di fatto una nuova valutazione che non spetta alla Corte di Cassazione.
Perché la Corte non ha riconosciuto il cosiddetto “vincolo della continuazione” tra i reati?
La Corte non ha riconosciuto il vincolo della continuazione perché i giudici di appello avevano già fornito una motivazione adeguata, evidenziando che i diversi reati presentavano modalità di condotta, contesti e vittime differenti, elementi che escludono la presenza di un medesimo disegno criminoso.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9327 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9327 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASALPUSTERLENGO il 30/10/1974
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
gq/
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, vòlto a contestare l’affermazio di responsabilità per la rapina, risulta non consentito, poiché formalmente diretto a contestare vizi della motivazione – riproduce dogli schiettamente fattuali che contestano la valutazione del materiale probato fronte di un congruo percorso motivazionale (cfr. p. 3 della impugnata sente ove si sottolinea l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalle person riscontrate dalle specifiche prove scientifiche, l’inidoneità delle discordanze a scalfire il nucleo centrale delle stesse dichiarazioni, nonché la mancanza d certe a supporto degli assunti difensivi circa la diversa collocazione temporal tracce ematiche rinvenute sul cambiamonete);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’omes riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del pre procedimento e i reati giudicati con la sentenza n. 280 del 2013 dal Tribun Locri, è generico e manifestamente infondato, a fronte dell’ampia motivazione una questione prettamente di merito, che i giudici di appello, facendo co applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hann a base della ritenuta impossibilità di ravvisare nel caso di specie un med disegno criminoso (cfr. p. 4 della impugnata sentenza, ove si sono evidenzi diversità delle modalità di condotta, i diversi contesti e le diverse individuate dal ricorrente per la perpetrazione delle sue condotte delittuose rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore ammende. della Cassa delle
Così deciso, il 4 febbraio 2025.