Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Vengono Ritenuti Infondati
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando le ragioni per cui un’impugnazione può essere respinta in via preliminare. Il caso in esame riguarda un ricorso basato su motivi ritenuti manifestamente infondati e un errato calcolo dei termini di prescrizione.
L’analisi del caso: i motivi del ricorso
L’imputato, condannato nei gradi precedenti, aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Vizi di motivazione: Si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato l’attendibilità della persona offesa, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello insufficiente.
2. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: Si lamentava che la Corte d’Appello non avesse concesso le attenuanti, nonostante le argomentazioni difensive.
3. Estinzione del reato per prescrizione: Il ricorrente sosteneva che il reato, riqualificato dalla Corte d’Appello in una fattispecie meno grave, si fosse prescritto prima della data della sentenza di secondo grado.
Questi argomenti miravano a smontare la decisione della Corte d’Appello e ottenere un annullamento della condanna.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha respinti tutti, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una valutazione rigorosa dei limiti del giudizio di legittimità. I giudici supremi non possono riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La manifesta infondatezza dei motivi
Per quanto riguarda il primo e il terzo motivo (attendibilità della vittima e attenuanti generiche), la Corte ha stabilito che la sentenza d’appello era sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica”. I giudici di merito avevano condotto una “disamina puntuale, lineare e dotata di coerente logicità”, superando i rilievi critici della difesa. Tentare di rimettere in discussione tale valutazione in Cassazione è un’operazione non consentita, rendendo i motivi manifestamente infondati.
L’errore nel calcolo della prescrizione
Il punto cruciale della decisione riguarda il secondo motivo, quello sulla prescrizione. Il ricorrente aveva calcolato i termini senza considerare un dettaglio fondamentale: un periodo di sospensione maturato durante il processo di primo grado a causa del legittimo impedimento del difensore. Questo periodo di stop del decorso della prescrizione, se correttamente conteggiato, spostava la data di estinzione del reato a un momento successivo alla sentenza d’appello. Di conseguenza, l’argomento del ricorrente era basato su un presupposto errato e si rivelava “inconferente”.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e dirette. Un ricorso in Cassazione è inammissibile quando i motivi prospettati “non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati”. In questo caso, i tentativi di rimettere in discussione l’analisi dei fatti e delle prove, adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello, sono stati respinti. L’errore nel calcolo della prescrizione, dovuto alla mancata considerazione di un periodo di sospensione, ha reso il relativo motivo privo di qualsiasi fondamento. La Corte ha quindi applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito. I motivi devono essere specifici, pertinenti e rispettosi dei limiti imposti dalla legge. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta conseguenze economiche negative per il ricorrente. Il caso evidenzia l’importanza cruciale di un’analisi attenta di tutti gli atti processuali, inclusi i verbali che attestano eventuali cause di sospensione della prescrizione, prima di intraprendere la via dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché tentano di ottenere un nuovo esame dei fatti, oppure quando sono manifestamente infondati, cioè palesemente privi di fondamento logico e giuridico.
Cosa succede se si calcola erroneamente la prescrizione nel ricorso?
Se il calcolo della prescrizione è errato perché non tiene conto di periodi di sospensione, il motivo di ricorso basato su tale calcolo viene respinto come irrilevante o infondato. Come evidenziato nel caso in esame, ciò contribuisce in modo decisivo alla dichiarazione di inammissibilità dell’intero ricorso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27620 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27620 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME,
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono conse legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, in quanto il primo motivo, afferente ad asseriti vizi della motivazione con riguardo alla rendere in relazione alla attendibilità della persona offesa e del suo narrato è smen dalla lettura del provvedimento impugnato che da conto di una disamina puntuale, l dotata di coerente logicità del dato alla luce di una esauriente disamina dei rilievi cr
il terzo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle generiche, va marca disattesa perchè la sentenza impugnata , anche in parte qua, appare sorretta da su non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così d il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede;
il secondo motivo, con il quale si adduce l’intervenuta estinzione per prescrizion in data precedente alla sentenza di appello ( 24 maggio 2023) alla luce della riqua operata dalla Corte territoriale (dall’estorsione contestata all’ipotesi dui all’ad prospettato trascurando la sospensione maturata in primo grado ( per legittimo impe del difensore) che, considerata la data di consumazione del fatto ( 14 ottobre 20 inconferente il rilievo (perché la prescrizione è maturata successivamente alla appellata) alla luce della inammissibilità degli altri motivi di impugnazione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 maggio 2024.