Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15295/2024 offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui deve muoversi un ricorso in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso inammissibile contro una condanna per furto aggravato, e la decisione della Suprema Corte sottolinea principi fondamentali della procedura penale. Comprendere le ragioni di tale inammissibilità è cruciale per capire la funzione della Corte di Cassazione e gli errori da evitare nella redazione di un ricorso.
I Fatti del Caso
L’imputato, già condannato in primo grado e in appello per furto aggravato in abitazione (tentato e consumato), ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Messina. La difesa ha articolato il ricorso su quattro motivi distinti, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo per tutti alla medesima conclusione: l’inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della difesa e le ragioni della reiezione.
1. Illogicità della Motivazione e Rivalutazione dei Fatti
Il primo motivo lamentava una presunta illogicità nella valutazione delle prove. La Cassazione ha prontamente respinto questa doglianza, ricordando un principio cardine: la sede di legittimità non consente una rivalutazione dei fatti. Il ricorso era volto a proporre una lettura alternativa delle prove, un’operazione preclusa di fronte alla Suprema Corte, specialmente in presenza di una “doppia conforme di condanna”, dove i giudici di primo e secondo grado avevano già delineato un quadro probatorio chiaro e coerente.
2. Il ricorso inammissibile e l’Aggravante della Violenza sulle Cose
Il secondo motivo contestava la sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile per due ragioni. In primo luogo, la questione non era mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio, rappresentando una novità non consentita in Cassazione. In secondo luogo, la Corte ha comunque ritenuto la censura manifestamente infondata nel merito, poiché la “forzatura” di una porta-finestra integra pacificamente, secondo la giurisprudenza, la suddetta aggravante.
3. La Questione Riproduttiva sulla Recidiva
Con il terzo motivo, la difesa criticava l’applicazione della recidiva qualificata (ex art. 99, comma 4, c.p.). La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile anche su questo punto, poiché si trattava di una mera riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni.
4. Il Diniego delle Attenuanti Generiche
L’ultimo motivo riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Secondo un orientamento consolidato, il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento potenzialmente favorevole all’imputato; è sufficiente che motivi il suo diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come era accaduto nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su una concezione rigorosa del proprio ruolo. Non è un terzo giudice del fatto, ma un giudice della legge. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione del diritto e il rispetto delle norme processuali. I motivi di ricorso devono quindi denunciare vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione palesi e manifesti), non proporre una diversa ricostruzione della vicenda.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È fondamentale che i motivi di ricorso siano pertinenti, specifici e incentrati su reali questioni di diritto. Tentare di ottenere una nuova valutazione del merito o presentare motivi nuovi o meramente ripetitivi conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese per l’imputato e la cristallizzazione della sentenza di condanna.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non decidere nuovamente il caso nel merito.
Cosa succede se un motivo di ricorso viene proposto per la prima volta in Cassazione?
Se un’argomentazione o una questione non è stata sollevata nei gradi di giudizio precedenti (primo grado e appello), non può essere presentata per la prima volta in Cassazione. Come stabilito nel provvedimento, tale motivo è considerato inammissibile.
Perché il ricorso sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato respinto?
È stato respinto perché considerato manifestamente infondato. La giurisprudenza consolidata ritiene che, per negare le attenuanti generiche, sia sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi ritenuti decisivi, come avvenuto nel caso di specie, senza necessità di una disamina di ogni possibile circostanza favorevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15295 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME::NI;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, investita del giudizio a seguito di pronuncia di annullamento per motivi esclusivamente processuali, ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di furto aggravato in abitazione (tentato e consumato);
Considerato che il primo motivo di ricorso, che si duole dell’illogicità della motivazione in relazione alle valutazioni sul compendio probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la manifesta illogicità in ordine alla sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione deducibile e non dedotta in precedenza e, in ogni caso, è manifestamente infondato perché la “forzatura” di una porta finestra integra pacificamente l’aggravante in contestazione;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, inerente all’erronea applicazione della legge penale in relazione alla riconosciuta ed applicata recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda pag. 5);
Considerato che l’ultimo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024