Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28545 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28545 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 876 PU – 22/05/2025 R.G.N. 39388/2024
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME nato in Albania il 03/05/1993, avverso la sentenza in data 10/07/2024 della Corte di appello di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, dato atto dell’assenza del difensore dell’imputato che aveva chiesto la trattazione orale
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 10 luglio 2024 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza in data 8 novembre 2023 del G.i.p. del Tribunale di Pordenone che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per la detenzione in concorso di 149,56 grammi di cocaina occultati all’interno di una scarpa da donna.
Il ricorrente lamenta l’erronea interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2018 ed eccepisce la nullità della sentenza per violazione di legge sull’omesso differimento dell’udienza a fronte della dichiarazione di astensione proclamata dall’Unione delle Camere penali (primo motivo), la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, perchØ la Corte di appello non aveva dichiarato l’incompetenza territoriale (secondo motivo), il travisamento della prova relativa all’accertamento di responsabilità, con particolare riferimento alle dichiarazioni di NOME COGNOME in altro procedimento (terzo motivo), la violazione di legge in ordine all’interpretazione delle conversazioni con COGNOME (quarto motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva (quinto motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso, attinente al rigetto della richiesta di differimento dell’udienza del 10 luglio 2024 per adesione del difensore all’astensione proclamata dall’Unione delle Camere penali, Ł inammissibile, perchØ propone una lettura non corretta della sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2018 nella parte in cui si ritiene che la comunicazione del difensore di adesione all’astensione comporta sempre la sospensione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., mentre ciò che la Corte costituzionale ha ‘abrogato’ Ł la facoltà dell’imputato detenuto di opporsi al differimento dell’udienza mantenendo conseguentemente invariati i termini di custodia cautelare. La Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 nella parte in cui consente che la norma di rango inferiore dell’art. 4, comma 1, lett. b) del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, che ammette l’astensione del difensore nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell’imputato, che Ł protetta in particolare dall’art. 13, quinto comma, Cost. e dalla riserva assoluta di legge sui limiti massimi della custodia cautelare. La Corte costituzionale ha espressamente escluso che il codice di autoregolamentazione possa interferire con la disciplina nella libertà personale, per cui non Ł ammesso che l’imputato sottoposto a custodia cautelare possa richiedere, o no, in forma espressa, di procedere malgrado l’astensione del suo difensore, con l’effetto di determinare, o no, la sospensione, e quindi il prolungamento, dei termini massimi (di fase) di custodia cautelare (in sentenza, par. 21). E la Corte di cassazione ha utilizzato tale ragionamento per escludere efficacia all’adesione all’astensione anche dei difensori di imputati liberi le cui posizioni siano connesse e non separabili con quelle di imputati detenuti (Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Aieta, Rv. 281463 – 01).
Il secondo motivo di ricorso riguarda l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone in favore del Tribunale di Milano ove era iniziata la condotta di detenzione. Il motivo Ł fattuale e rivalutativo perchØ la Corte territoriale ha confermato in modo argomentato le conclusioni del G.u.p. che ha accertato che il ricorrente aveva organizzato il viaggio per l’acquisto dello stupefacente, acquisto effettuato a Milano dai coimputati che erano stati arrestati a Pordenone. Secondo l’imputato, siccome nel capo d’imputazione era stata contestata la detenzione, la competenza si era radicata nel luogo di acquisto, cioŁ Milano. In realtà, nel capo d’imputazione si fa espressamente riferimento a un accordo in virtø del quale COGNOME aveva organizzato l’acquisto e i due coimputati l’avevano materialmente eseguito. Perciò, in mancanza di prova certa sul luogo di conclusione dell’accordo, Ł stato applicato il criterio suppletivo dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. e la competenza si Ł radicata nel luogo ove Ł avvenuta la parte finale dell’azione (si veda in termini, Sez. 4, n. 31522 del 01/06/2023, COGNOME, Rv. 284959 – 01). A differenza di quanto affermato dal ricorrente, secondo cui non era possibile ricavare dal compendio probatorio l’accordo con i fornitori, della rilevanza dell’accordo vi Ł evidenza nella sentenza impugnata ove la Corte territoriale ha fatto riferimento alle conversazioni telefoniche trascritte per intero nella sentenza di primo grado in merito all’accordo e al viaggio.
Il terzo motivo di ricorso sull’accertamento di responsabilità Ł del pari fattuale e rivalutativo. L’imputato ha sostenuto che, se pure avesse saputo del viaggio, non per questo poteva essere considerato l’organizzatore, invece che il connivente; che dalle dichiarazioni del coimputato COGNOME in altro procedimento e dalle ordinanza del Tribunale del riesame in
procedimenti collegati era possibile concludere per l’assenza di responsabilità; che dalle conversazioni, in particolare da quella del 24 marzo 2022, non poteva ricavarsi la conoscenza del fatto occorso un mese dopo, il 28 aprile 2022, dell’arresto di COGNOME e COGNOME; che la Corte territoriale non aveva correttamente apprezzato le dichiarazioni di COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME Sul punto, va preliminarmente ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01). Nello specifico, la Corte territoriale ha affermato, all’esito del riesame critico di tutto il compendio captativo, che dalla lettura unitaria delle conversazioni era emerso un quadro preciso che precludeva interpretazioni alternative. Le dichiarazioni di COGNOME che avrebbero, secondo la prospettazione, scagionato COGNOME, si erano rivelate inattendibili perchØ lacunose e imprecise. Il collegamento tra i due, in relazione al traffico di stupefacenti, era stato confermato dalla conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME in cui dicevano che gli accordi si dovevano fare con COGNOME e non con COGNOME e dalle conversazioni tra COGNOME e COGNOME che, alla fine, era stato trovato con mezzo chilo di marijuana. Le dichiarazioni di COGNOME, NOME e NOME avevano confermato che COGNOME commerciava in cocaina e il motivo di appello sul punto ha trovato idonea risposta a pag. 10 della sentenza, ivi compreso il riferimento alle valutazioni del Tribunale del riesame. Al netto delle criticità emerse nelle versioni di COGNOME e COGNOME, era certo che le comunicazioni tra di loro avevano avuto a oggetto il coinvolgimento di COGNOME nel traffico di stupefacenti. Infine, l’imputato non ha colto nel segno neanche quando ha criticato il collegamento tra la conversazione del 24 marzo e quella del 28 aprile. A differenza di quanto prospettato, la Corte territoriale ha messo in relazione le due conversazioni sotto il diverso profilo dell’affidabilità dei complici, punto espresso in termini di preoccupazione e di timore nella conversazione del 24 marzo e di rammarico nella telefonata del 28 aprile, dopo che COGNOME e COGNOME erano stati arrestati.
Il quarto motivo inerisce sempre all’accertamento di responsabilità con riferimento alle conversazioni intercettate. In particolare, il ricorrente ha riportato alcuni stralci della conversazione in carcere n. 148 del 28 aprile 2022 tra lo ‘zio’ COGNOME e la moglie per sostenere che non si parlava di COGNOME, mentre COGNOME era inaffidabile perchØ aveva aspettato fino a maggio 2023 per chiamare in causa COGNOME parlando di cessioni tra ottobre e novembre 2022 per 50 grammi alla volta, salvo poi non ricordare il nome del suo fornitore. Il motivo Ł generico, perchØ propone una lettura parziale delle prove. Senza riportare la conversazione per intero, il ricorrente ha focalizzato la sua attenzione su pochi punti, ignorando che i Giudici di merito hanno svolto un ragionamento unitario che ha avuto a oggetto plurime conversazioni di cui hanno offerto una spiegazione non manifestamente illogica o contraddittoria. In particolare, la conversazione di COGNOME con la moglie era avvenuta subito dopo gli arresti dei complici e il rammarico dipendeva dal fatto che l’affare era stato portato avanti da persone che non conosceva o che potevano parlare anche con gli inquirenti. La contestazione delle dichiarazioni di COGNOME Ł parziale perchØ il ricorrente ne ha riportato solo una frazione di poche righe allorchØ la Corte territoriale ha dato atto che aveva reso delle dichiarazioni anche autoaccusatorie perchØ aveva effettuato acquisti di una certa consistenza dal Ndoci, pure destinati alla cessione a terzi.
E’ inconsistente infine il quinto motivo di ricorso sulla recidiva. La Corte territoriale ha infatti ben spiegato che Ndoci presentava diversi precedenti, di cui tre specifici, e che,
nonostante fossero decorsi sei anni, le modalità di commissione del fatto denotavano l’esistenza di collegamenti criminali, di una capacità organizzativa, di indici di professionalità e di una maggiore pericolosità sociale, che giustificavano l’applicazione dell’aggravante. La motivazione non Ł manifestamente illogica o contraddittoria e resiste alle censure sollevate.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME