Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale che i motivi del ricorso siano solidi e pertinenti. Un esempio chiaro delle conseguenze di un’impugnazione debole ci viene da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la condanna di un imputato e aggiungendo ulteriori oneri economici. Questo caso offre spunti importanti sulla strategia processuale e sui limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa in primo grado e confermata in appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 22, comma 12, del D.Lgs. 286/1998, per aver impiegato un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno. La pena inflitta era di sei mesi di reclusione e 5.000 euro di multa.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e le Ragioni della loro Reiezione
L’appellante ha tentato di smontare la sentenza di condanna attraverso tre argomentazioni principali, tutte però respinte dalla Suprema Corte.
Primo Motivo: La Sanzione Sostitutiva
Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 53 della legge n. 689/1981, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato la possibilità di sostituire la pena detentiva con una sanzione meno afflittiva. La Corte ha ritenuto questo motivo infondato, poiché la decisione di escludere le sanzioni sostitutive era stata motivata facendo riferimento ai criteri direttivi dell’art. 133 del codice penale, e il ricorso non era riuscito a contestare efficacemente tali valutazioni.
Secondo Motivo: La Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo punto riguardava la presunta violazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’imputato contestava l’esclusione di tale beneficio, ma la Cassazione ha qualificato le sue censure come meramente “rivalutative”. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente evidenziato la “serialità dei precedenti specifici” dell’imputato, un elemento che giustificava l’esclusione della tenuità del fatto, nonostante gli intervalli di tempo tra i vari reati.
Terzo Motivo: L’Elemento Soggettivo del Reato
Infine, il ricorrente negava la sussistenza dell’elemento soggettivo (la consapevolezza e volontà di commettere il reato). Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile, in quanto basato su “generiche e assertive negazioni” che erano già state ampiamente smentite dalle valutazioni di merito sulle condizioni personali dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, tutti e tre i motivi del ricorso si risolvevano, secondo i giudici, in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, senza individuare vizi di legittimità concreti. Le argomentazioni sono state ritenute generiche, assertive e non in grado di scalfire la coerenza logica della decisione della Corte d’Appello. Per questo motivo, il ricorso inammissibile è stata la conseguenza inevitabile.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, data la palese infondatezza dei motivi, la Corte ha ravvisato profili di colpa nella proposizione del ricorso. Di conseguenza, ha condannato l’imputato al pagamento di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere fondato su precise censure di diritto, e non può essere utilizzato come un tentativo dilatorio o per ottenere un riesame dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, assertivi o si limitano a chiedere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei gradi di merito, senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa profili di colpa nella proposizione del ricorso, può condannare il ricorrente al pagamento di una somma aggiuntiva in favore della Cassa delle Ammende, come accaduto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Perché la Corte ha escluso la ‘particolare tenuità del fatto’ in questo caso?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di escludere la particolare tenuità del fatto a causa della ‘serialità dei precedenti specifici’ dell’imputato. Questo indica che il reato non era un episodio isolato e di minima gravità, ma si inseriva in una sequenza di comportamenti illeciti che ne aumentavano la significatività, rendendo inappropriata l’applicazione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1332 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1332 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 20/12/1970
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che l’aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 5000,00 di multa, ritenendola responsabile del reato di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, , fatto commesso in Caltanissetta il 9 luglio 2017.;
RILEVATO
Che, con un primo motivo, si denunzia violazione dell’art. 53, legge n. 689 del 1981, sulla base di rilievi che omettono il confronto con le considerazioni che hanno condotto ad escludere la sanzione sostitutiva, in forza di valutazione ancorate ai criteri direttivi di cui 133, cod. pen.;
che, con un secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 131-bis cod. pen., evocando impropriamente l’istituto della dichiarazione di abitualità e, per il resto rivolgendo, le cen solo rivalutative, alle motivazioni che, nell’escludere la particolare tenuità del fatto, espon ragionevoli considerazioni in ordine alla serialità dei precedenti specifici, secondo una sequenz che rimane significava nonostante gli intervalli temporali fra i reati citati dalla difesa;
che, con un terzo motivo, si denunzia violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 268 del 1998 introducendo generiche e assertive negazioni in ordine alla prova dell’elemento soggettivo del reato, ampiamente smentite dalle valutazioni di merito sule condizioni personali dell’imputata;
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, del somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024