Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, offrendo un chiaro esempio delle rigide regole che governano l’accesso al giudizio di legittimità. Questo caso sottolinea l’importanza di presentare motivi di impugnazione specifici e legalmente validi, pena non solo il rigetto, ma anche conseguenze economiche significative per chi ricorre. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per capire perché non tutti i ricorsi arrivano a un esame di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, per il reato di resistenza. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due principali argomentazioni:
1. La presunta applicabilità di una causa di non punibilità, specificamente la reazione a un atto arbitrario dell’autorità (prevista dall’art. 393 bis c.p.).
2. Un presunto errore di valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito, basato su una lettura travisata del verbale di arresto. Secondo la difesa, tale verbale avrebbe dimostrato che la condotta di resistenza era avvenuta in un momento successivo alla conclusione dell’atto d’ufficio (la perquisizione), rendendo quindi illegittima la contestazione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha interrotto bruscamente il percorso del ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa pronuncia significa che i giudici non sono entrati nel vivo delle questioni sollevate (il cosiddetto ‘merito’), poiché l’atto di impugnazione stesso presentava dei vizi preliminari che ne impedivano l’esame. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa scelta.
La Ripetitività delle Doglianze
Per quanto riguarda il primo punto, relativo all’applicazione della causa di non punibilità, la Corte ha osservato che le argomentazioni della difesa non erano altro che una riproposizione di quelle già ampiamente esaminate e respinte, con motivazioni logiche e giuridicamente corrette, dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge. Ripetere le stesse lamentele senza individuare un preciso errore di diritto rende il ricorso inammissibile.
Travisamento della Prova: un Motivo Mal Posto
Anche il secondo motivo, più tecnico, relativo al travisamento della prova, è stato giudicato inammissibile per una serie di ragioni procedurali:
* Novità del motivo: La specifica censura non era stata sollevata con l’atto d’appello, ma proposta per la prima volta in Cassazione.
* Mancanza di autosufficienza: La difesa non aveva allegato al ricorso il documento chiave, ovvero il verbale di arresto che si assumeva travisato. Ciò ha impedito alla Corte di effettuare qualsiasi verifica.
* Mancanza di decisività: I giudici hanno ritenuto che, anche se il travisamento fosse stato provato, non sarebbe stato comunque decisivo per ribaltare la sentenza di condanna, in quanto non avrebbe dimostrato con certezza che la perquisizione fosse già conclusa al momento della condotta violenta.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sui principi cardine che regolano il giudizio di legittimità. Il rigore formale non è un mero puntiglio, ma una necessità per garantire la funzione della Cassazione come organo di nomofilachia, cioè garante dell’uniforme interpretazione della legge. Un ricorso inammissibile è tale perché non supera i filtri di ammissibilità previsti dal codice di procedura. In questo caso, il ricorso è stato giudicato generico nella sua prima parte e proceduralmente viziato nella seconda. La Corte ribadisce che non può essere chiamata a una nuova valutazione delle prove, ma solo a un controllo sulla legalità e logicità della decisione impugnata. La mancata allegazione dei documenti e l’introduzione di censure nuove sono errori che precludono l’accesso a questo tipo di controllo.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: impugnare una sentenza in Cassazione richiede una strategia difensiva mirata e tecnicamente ineccepibile. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche dirette. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Ciò dimostra che presentare un ricorso senza solide basi giuridiche, sperando in una rivalutazione dei fatti, è una scelta non solo inefficace ma anche costosa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se non rispetta i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge. Nel caso specifico, i motivi erano in parte una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello e in parte viziati proceduralmente, ad esempio per non aver allegato i documenti necessari a sostenere la propria tesi.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di ‘legittimità’?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti per decidere chi ha torto o ragione, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che il loro ragionamento sia logico e privo di vizi evidenti. Non è un terzo processo sul fatto.
Quali sono le conseguenze concrete di un ricorso inammissibile?
Oltre al fatto che il ricorso non viene esaminato nel merito e la condanna diventa definitiva, la legge prevede specifiche sanzioni. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avvisq alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate non sono c dalla legge in sede di legittimità in quanto, con riguardo alla ritenuta applicabil della esimente di cui all’art 393 bis cp, si replicano profili di censura già adeguatam e disattesi dai giudici del merito (con argomenti giuridicamente corretti, puntuali portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite immuni da manifeste incongruenze logiche) mentre in relazione alla configurabilit resistenza contestata, si adduce una travisata lettura delle emergenze acquisite ( c al verbale di arresto, che ad avviso della difesa darebbe conto della realizzazione del oppositiva in un frangente successivo alla compiuta esecuzione dell’atto di ufficio v dalla contestazione), rilievo, questo, non prospettato in fatto, in siffatti termini oltre che, in ogni caso, inadeguatamente addotto sia perché non è stato allegato l’at sia per la inidoneità decisoria in sè del travisamento nei termini letteralmente indica (che non consentono di ritenere certamente compiuta la perquisizione all’atto della m del successivo contegno autolesionistico realizzato dal ricorrente);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 GLYPH ( 1 GLYPH 2024.