Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
La presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa fase non è automatico. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un appello possa essere fermato prima ancora di essere discusso nel merito, attraverso una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali. Analizziamo il caso per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di tentato furto di un’autovettura, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a due distinti motivi di doglianza.
Il primo motivo mirava a contestare la riconducibilità del fatto all’imputato, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Il secondo, invece, si opponeva al riconoscimento della recidiva, un’aggravante legata ai precedenti penali del soggetto.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli entrambi inammissibili e chiudendo di fatto la vicenda processuale. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
Il Primo Motivo: Rilettura dei Fatti e Difetto di Autosufficienza
La Suprema Corte ha bocciato il primo motivo per due ragioni fondamentali. In primo luogo, ha evidenziato come le argomentazioni del ricorrente non denunciassero un vero vizio di legge, ma si traducessero in una richiesta di “rilettura del materiale probatorio”. In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di rivalutare i fatti e le prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito). La Cassazione, infatti, è un giudice di legittimità: il suo ruolo non è decidere se l’imputato è colpevole o innocente, ma verificare se i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
In secondo luogo, il motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione del principio di “autosufficienza”. Il ricorrente faceva riferimento a dichiarazioni che, a suo dire, erano state trascurate, ma non le aveva allegate al ricorso. Il principio di autosufficienza impone che l’atto di impugnazione contenga tutti gli elementi necessari a renderlo comprensibile e valutabile, senza che il giudice debba ricercare atti o documenti in altri fascicoli.
Il Secondo Motivo: La Mera Riproduzione di Argomenti Già Valutati
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, ha subito la stessa sorte. La Corte ha osservato che le censure presentate erano “meramente riproduttive” di argomenti già sollevati nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di merito avevano già vagliato e respinto tali argomentazioni con motivazioni corrette dal punto di vista giuridico. Riproporre le stesse identiche questioni in Cassazione, senza individuare specifici vizi nella sentenza impugnata, rende il motivo di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione finale è stata la dichiarazione di ricorso inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce due lezioni fondamentali per chiunque intenda adire la Suprema Corte: primo, il ricorso non può essere un pretesto per ottenere una terza valutazione dei fatti; secondo, ogni censura deve essere specifica, autosufficiente e non una semplice ripetizione di argomenti già disattesi. Il mancato rispetto di questi paletti procedurali porta a una declaratoria di inammissibilità che rende la condanna definitiva e comporta un ulteriore esborso economico.
 
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, in primo luogo, chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove, compito che non le spetta, e in secondo luogo, violava il principio di autosufficienza non allegando le dichiarazioni a cui faceva riferimento.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo si limita a ripetere le stesse argomentazioni e censure che erano già state presentate e respinte dai giudici nei gradi di giudizio precedenti, senza sollevare nuovi e specifici vizi della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4725 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4725  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il tentato furto di una autovettura;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconducibilità del fatto all’imputato, è inammissibile:
perché esula dal novero dei vizi deducibili nella parte in cui propone una rilettura del materiale probatorio;
 perché non risponde al requisito della autosufficienza, dato che le dichiarazioni, in tesi pretermesse, non sono state allegate al ricorso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024