Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34456 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34456  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MONFALCONE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a MONFALCONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono con unico atto avverso la sen della Corte di Appello di Trieste, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale d confermando la responsabilità quanto al delitto di minaccia aggravata per NOME e per i ricorrenti per il delitto di violazione di domicilio;
Lette la memoria e le conclusioni della parte civile, che argomentano per l’inammis o il rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni della difesa dei ricorrenti, che in data 2 settembre 2025 i ragioni del ricorso chiedendone l’accoglimento;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge proce sia per aver corretto un errore di diritto, con violazione del divieto di reformatio in pejus, sia per la trattazione de plano della procedura ex art. 130 cod. proc. pen. – è inammissibile per ca d’interesse, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe a favorevole in sede di giudizio di rinvio: difatti, la Corte territoriale, con ordina
procedura ex art. 130 cod. proc. pen., ha corretto il dispositivo e preso una decisione pi favorevole all’imputato, riducendo la pena per NOME da 1 anno e 10 mesi di reclusione ad 1 anno e 9 mesi di reclusione, a seguito della assoluzione per il capo A); la doglianza, come formulata non spiega quale sia l’interesse ad ottenere una pronuncia di annullamento (a tal proposito, Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 – 01 ha chiarito che l’adozione “de plano”, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concret interesse a partecipare all’udienza camerale; conf: N. 28085 del 2019 Rv. 277247 – 01); pertanto, il motivo è inammissibile;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione – è aspecifico, in quanto se è vero che la Corte di appello ha ritenuto non utilizzabili le dichiara della parte civile, che andava sentita con l’assistenza del difensore, comunque la responsabilità degli imputati viene fondata sulla narrazione della nonna di quest’ultima, dettagliatamente riportate, sia quanto alla ricostruzione dei fatti di minaccia e violazione di domicilio, sia in al riconoscimento degli imputati; la doglianza sollecita questa Corte di appello a sostituirs giudici di merito, proponendo una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, COGNOME, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatt a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di meri senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099); anche la doglianza relativa alla omessa rinnovazione è manifestamente infondata, in quanto la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completez dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decide allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266820); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione di circostanze attenuanti, generiche o della provocazione – è a sua volta generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescrit dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione de sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il quarto motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in ordine alla violazione dell’art. 344 bis c.p.p. – è manifestamente infondato in quanto prospettazione d enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo. A ben vedere l’invocata disposizione dell’art. 344 bis cod. pen. trova applicazione per i «soli procedimenti impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020», per quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della I. n. 134 del 2021. Nel caso di specie i reati si sono consuma il 6 ottobre 2018, quindi la norma processuale invocata non trova applicazione, e dunque non è ravvisabile alcuna violazione di legge;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Considerato che dall’inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti all rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che vanno liquidate in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.500,00, olt accessori di legge.
Così deciso il 10 settembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente