Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30801 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30801 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAVA il 23/07/1963 COGNOME NOME nato a COGNOME il 08/03/1972
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
Marzano Maurizio
e
NOMECOGNOME condannati all’esito di giudizio abbreviato il primo alla
pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione per vari reati di indebita compensazione ex
art.
10-quater d.lgs.
n. 74 del 2000, e il secondo alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 416 cod. pen.
vari reati di indebita compensazione, articolando il primo un motivo di ricorso e il secondo tre motivi di ricorso, deduco a) violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo (ricorso di Marzano); b) violazione di legge in ord
alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione ad associazione per deiinquere (primo motivo del ricorso d
COGNOME); c) vizio di motivazione relativamente alla sussistenza del dolo per i reati di indebita compensazione (secondo motivo del ricorso di COGNOME); d) violazione di legge in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generi
(terzo motivo del ricorso di COGNOME);
Considerato che le censure proposte da COGNOME Maurizio sono inammissibili, perché il ricorso è stato presentato in data 8 novembre 2024, e quindi oltre il termine previsto dall’art. 585 cod. proc. pen., pur tenendo conto d
prolungamento di cui al comma
1-bis
(la sentenza impugnata è stata emessa il 28 maggio 2024, ha fissato novanta giorni per il deposito della motivazione, e quest’ultima è stata depositata ii 22 agosto 2024);
Osservato che il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME espone censure non consentite in sede di legittimità
poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice merito non scanditi da specifica critica con il ricorso
; ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processu
valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato, indicando in modo puntuale le fonti d prova, l’esistenza di un’organizzazione finalizzata alla realizzazione di un numero indeterminato di reati di indeb
compensazione, nonché la condotta di partecipazione dell’attuale ricorrente, segnalando come questi abbia costantemente incontrato i sodali nel luogo dove si svolgevano le loro riunioni, sia stato sistematicamente informato i tempo reale dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza su società utilizzate per le indebite compensazioni, ab contribuito all’attività di tali ditte, ed abbia tenuto i contatti con i notai incaricati della redazione degli atti vantaggio di società interessate ad abbattere i loro debiti erariali (cfr. sentenza impugnata pagg. 71-74);
Reputato che pure il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazi alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emerg processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha congruamente risposto che le operazioni di compensazione non possono ritenersi effettuate in buona fede solo perché “rischiose” o “ultronee”, né all’insaputa dell’attuale ricorrente, siccome pienamente coinvolto nel sistema fraudolento del gruppo criminale (cfr. sentenza impugnata pagg. 74-75, ma anche pagg. 28-29, per la chiamata in correità di COGNOME Franco);
Constatato che il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il giudice di secondo grado ha correttamente rappresentato l’insussistenza di elementi valutabili a favore dell’imputato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti gener anche segnalando il significativo ruolo del medesimo nella realizzazione del programma criminoso;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di tutti i ricorren pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
li Presidente