Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Diventa una Copia Incolla
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, non basta semplicemente dissentire; è necessario formulare motivi specifici e pertinenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che la presentazione di un ricorso inammissibile, che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte in appello, è destinata al fallimento. Analizziamo insieme questa decisione per capire i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, decide di presentare ricorso per Cassazione. I motivi sollevati dal suo difensore erano principalmente tre: un presunto vizio di motivazione legato alla sua identificazione, una violazione della legge processuale per la celebrazione del processo in sua assenza (poiché espulso dal territorio nazionale) e, infine, una contestazione sulla determinazione della pena.
La Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto queste stesse censure, fornendo una dettagliata motivazione nella sua sentenza. Nonostante ciò, la difesa ha riproposto i medesimi argomenti dinanzi alla Corte di Cassazione, senza però confrontarsi criticamente con le ragioni che ne avevano già determinato il rigetto.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La pronuncia si basa su principi procedurali consolidati che meritano di essere approfonditi, motivo per motivo.
Primo Motivo: La Mera Riproposizione delle Censure
Il primo motivo, relativo alla mancata identificazione, è stato giudicato inammissibile perché costituiva una semplice riproposizione di una doglianza già esaminata e disattesa dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che non è sufficiente ripetere un argomento; è necessario attaccare specificamente la motivazione della sentenza impugnata, spiegando perché il ragionamento del giudice di secondo grado sarebbe errato. In assenza di questo confronto critico, il motivo diventa generico e, quindi, inammissibile.
Secondo Motivo: Il Mancato Confronto con la Motivazione
Analogamente, il secondo motivo sulla presunta illegittimità del processo in assenza è stato dichiarato inammissibile. Anche in questo caso, il ricorrente non ha affrontato la ‘diffusa motivazione’ fornita dalla Corte d’Appello sul punto. Questo atteggiamento processuale dimostra una carenza nell’atto di impugnazione, che deve dialogare con la decisione che intende criticare, non ignorarla.
Terzo Motivo: L’Inammissibilità sulla Pena Minima
Infine, anche il terzo motivo, che contestava il trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto inammissibile. La ragione è semplice e logica: la sentenza impugnata aveva già determinato la pena per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale nella misura equivalente al ‘minimo edittale’, ovvero il minimo previsto dalla legge. È evidente che non si può contestare per eccessività una pena che è già la più bassa possibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di ricorso inammissibile sono radicate in un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ripresentare all’infinito le stesse argomentazioni. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, chiamato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso che si limita a replicare le difese già svolte, senza un’analisi critica della decisione d’appello, non assolve a questa funzione e viene considerato un inutile dispendio di attività giudiziaria.
La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza diretta di questa inammissibilità e funge da sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione importante per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile è essenziale:
1. Analizzare a fondo la sentenza impugnata: Comprendere ogni passaggio della motivazione del giudice d’appello è il primo passo per poterla criticare efficacemente.
2. Evitare la mera ripetizione: Il ricorso non deve essere un ‘copia e incolla’ dei motivi d’appello. Deve invece costruire un’argomentazione nuova che demolisca il ragionamento della sentenza precedente.
3. Verificare la fondatezza delle censure: Contestare una pena già fissata al minimo edittale è un errore strategico che porta inevitabilmente all’inammissibilità del motivo.
In conclusione, la specificità e la pertinenza sono le chiavi per un ricorso efficace. Un’impugnazione generica o ripetitiva non solo è destinata a fallire, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproposizione di censure già respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e perché la contestazione sulla pena era infondata, essendo questa già stata fissata al minimo di legge.
Cosa succede se un motivo di ricorso si limita a ripetere argomenti già respinti in appello?
Se un motivo di ricorso si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti dalla corte precedente senza contestare specificamente il ragionamento di quella decisione, il motivo viene considerato generico e, di conseguenza, inammissibile.
È possibile contestare con successo una condanna se la pena è già stata fissata al minimo edittale?
No, sulla base di questa ordinanza, un motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio è inammissibile se la pena è già stata determinata nella misura minima prevista dalla legge per quel reato, in quanto non può esserci un’eccessività della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42960 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42960 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo proposto da NOME COGNOME, relativo all’inosservanza della legge processuale e al vizio di motivazione conseguente alla propria mancata identificazione è inammissibile, in quanto si risolve in una mera riproposizione di una censura già proposta e disattesa dalla Corte di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 3 );
Considerato che il secondo motivo, relativo all’inosservanza della legge penale conseguente alla celebrazione del processo in assenza dell’imputato, pur essendo lo stesso espulso dal territorio dello Stato italiano, è inammissibile, in quanto la censura non si confronta con la diffusa motivazione della Corte di appello sul punto (pagg. 2-3);
Ritenuto, che il terzo motivo, svolto con riferimento alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto nella sentenza impugnata la pena per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è stata determinata in misura equivalente al minimo edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.