Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello alla Cassazione viene Respinto
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, una fase cruciale del processo penale. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i criteri che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, una decisione che comporta conseguenze significative per il ricorrente, inclusa la condanna al pagamento di spese e sanzioni. L’analisi di questo caso offre spunti preziosi sulla corretta formulazione dei motivi di appello e sui limiti del sindacato di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda una persona condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di appropriazione indebita. Non accettando la sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi di doglianza:
1. Errata qualificazione giuridica: Si contestava che i fatti fossero stati erroneamente inquadrati nel delitto di appropriazione indebita.
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Si lamentava il diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto fosse di lieve entità.
3. Diniego delle attenuanti generiche e determinazione della pena: Si criticava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche e di aver stabilito una pena ritenuta ingiusta.
La ricorrente chiedeva quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha rigettati in blocco, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un giudizio preliminare sulla loro ammissibilità. La Corte ha stabilito che i motivi proposti non possedevano i requisiti necessari per essere discussi in sede di legittimità, confermando così la condanna e aggiungendo ulteriori oneri a carico della ricorrente.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha fornito una spiegazione dettagliata per la sua decisione, analizzando separatamente ciascun motivo del ricorso.
Primo Motivo: Mera Reiterazione di Argomenti Già Valutati
Il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, è stato considerato una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte con argomenti corretti dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge. Ripetere le stesse argomentazioni senza sollevare vizi di legittimità rende il motivo inammissibile.
Secondo e Terzo Motivo: Manifesta Infondatezza
Anche gli altri due motivi sono stati giudicati manifestamente infondati. Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, la Corte ha osservato che la motivazione della sentenza d’appello era logica, coerente e conforme alla legge. Non spettava alla Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice non è tenuto a considerare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Inoltre, quando la pena inflitta è inferiore alla media prevista dalla legge per quel reato, il giudice può motivare la sua decisione usando espressioni sintetiche come “pena congrua” o “pena equa”. Una spiegazione dettagliata è necessaria solo quando la sanzione è di gran lunga superiore alla media edittale, cosa che non si è verificata nel caso di specie.
Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per la ricorrente: la sentenza di condanna è diventata definitiva e, inoltre, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza un messaggio chiaro: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata (violazioni di legge o vizi di motivazione) e non può essere una mera ripetizione delle difese già svolte nei gradi di merito. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma aggrava la posizione economica del condannato, agendo come un deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono una mera ripetizione di argomenti già valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, oppure quando sono manifestamente infondati e non evidenziano una reale violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata.
È sufficiente per un giudice usare l’espressione “pena congrua” per motivare una condanna?
Sì, secondo questa ordinanza, l’uso di espressioni come “pena congrua” o “pena equa” è una motivazione sufficiente quando la pena stabilita è inferiore alla media edittale prevista per quel reato. Una spiegazione più specifica e dettagliata è richiesta solo se la pena è di gran lunga superiore a tale media.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45779 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45779 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine a qualificazione giuridica del fatto nel delitto di appropriazione indebita, è meramente reitera di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi dalla Corte di merito con corr argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 2);
considerato che il secondo motivo di ricorso, cori il quale si lamenta la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilit particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvediment impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato la sussistenza del presupposto della particolare tenuità della condotta ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. di essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al dato normativo (si veda, in proposito, pag. 3);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il viz motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché, secondo l’indirizzo affermato in sede di legittimità, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili da ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, nonché all’asse elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione;
che quando la pena sia inferiore alla media edittale, il giudice, per assolvere al prop obbligo di motivazione, è sufficiente che utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pe equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurD tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 ottobre 2023
Il C sigliere est sore
Il Presidente