Ricorso inammissibile: quando i motivi di merito non bastano in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una profonda conoscenza delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, sebbene formalmente corretta, possa essere dichiarata ricorso inammissibile se fondata su argomenti non pertinenti al giudizio di legittimità. Analizziamo il caso per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione e le conseguenze di un’impostazione errata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cassino nei confronti di un imputato per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). All’imputato era stata irrogata la sola pena dell’ammenda. Avverso tale decisione, l’interessato proponeva un atto di appello che, in virtù della natura della pena, veniva trasmesso direttamente alla Corte di Cassazione per essere trattato come ricorso, ai sensi dell’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale.
L’Analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminando l’impugnazione, ha subito rilevato due criticità fondamentali che hanno condotto a una declaratoria di ricorso inammissibile.
I motivi presentati dal ricorrente erano principalmente due:
1. Censure di merito: L’imputato contestava la sua responsabilità penale basandosi su una rilettura delle risultanze emerse durante il dibattimento. In pratica, chiedeva alla Cassazione di rivalutare le prove e i fatti, un’attività tipica dei giudizi di primo e secondo grado, ma non del giudizio di legittimità.
2. Violazione del ‘bis in idem’: Veniva sollevata la questione del ‘ne bis in idem’ (il divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto), ma in maniera del tutto generica e senza allegare alcuna documentazione a supporto. Questo approccio violava il principio di autosufficienza del ricorso, secondo cui l’atto deve contenere tutti gli elementi necessari a permettere alla Corte di decidere senza dover consultare altri documenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che le doglianze presentate fossero inidonee a instaurare un valido giudizio di legittimità. Il ruolo della Corte di Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Le censure ‘prettamente di merito’, volte a ottenere una diversa valutazione delle prove, esulano completamente dalle sue competenze. Allo stesso modo, la questione del ‘bis in idem’, per essere esaminata, deve essere specifica, dettagliata e supportata da prove documentali che dimostrino l’esistenza di un precedente giudicato sullo stesso fatto. La genericità della contestazione l’ha resa, di fatto, irricevibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione non è priva di conseguenze: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: chi si rivolge alla Cassazione deve formulare censure precise, focalizzate su errori di diritto (‘errores in iudicando’ o ‘in procedendo’) e non tentare di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si fondava su censure di merito, che chiedevano alla Corte una rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di legittimità, e perché la questione del ‘bis in idem’ era stata sollevata in modo generico e senza la documentazione necessaria a provarla.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘prettamente di merito’?
Significa che l’argomento non contesta un errore di diritto o un vizio procedurale, ma mira a ottenere un nuovo giudizio sui fatti del caso, cercando di convincere il giudice a interpretare le prove in modo diverso da come fatto nelle sentenze precedenti, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26723 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26723 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di CASSINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’atto di appello proposto da COGNOME NOME, avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cassino in data 14/09/2023, è stato trasmesso a questa Suprema Corte, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata all’imputato la sola pena dell’ammenda, in relazione al reato ascrittogli di cui agli artt. 17, 28, 55 d.l.v 81 del 2008;
rilevato che l’impugnazione contiene censure prettamente di merito, volte a prospettare l’insussistenza della penale responsabilità dell’COGNOME alla luce delle risultanze dibattimentali;
rilevato altresì che la questione del bis in idem è prospettata in termini del tutto generici e senza alcuna allegazione documentale idonea a rispettare il principio dì autosufficienza del ricorso;
ritenuto che tali doglianze siano inidonee a radicare un giudizio di legittimità, e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19 aprile 2024
Il Presidente