Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Merito non Superano il Vaglio della Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del sindacato di legittimità, ribadendo la distinzione fondamentale tra vizi procedurali e valutazione di merito. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato da un condannato avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza che gli aveva negato l’accesso a misure alternative alla detenzione. La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, chiarisce perché le censure basate su valutazioni di merito e su presunti vizi procedurali infondati non possano essere accolte.
I Fatti di Causa
Un giovane condannato aveva presentato al Tribunale di Sorveglianza istanze per ottenere misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza di Messina aveva rigettato tali richieste. Contro questa decisione, il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una serie di violazioni di legge e vizi di motivazione.
I Motivi del Ricorso
Il ricorso si fondava su tre motivi principali:
1. Nullità per omessa notifica: Il ricorrente sosteneva di non aver ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza, un vizio procedurale che avrebbe invalidato l’intero procedimento.
2. Violazione di legge sulla composizione del Collegio: Si contestava la composizione del collegio giudicante, sollevando un’eccezione di incompatibilità di uno dei magistrati.
3. Vizio di motivazione sulla pericolosità sociale: Il ricorrente criticava la valutazione del Tribunale circa la sua attuale pericolosità sociale, ritenendola ingiustificata e mal motivata.
L’Analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati.
Il Primo Motivo: la Presunta Omessa Notifica
La Corte ha liquidato rapidamente la prima doglianza come manifestamente infondata. Dall’esame degli atti processuali, è emerso che il condannato aveva ricevuto regolarmente la notifica a mani proprie da parte dei Carabinieri in data 20/10/2022, per l’udienza del 03/05/2023. La censura era, quindi, priva di qualsiasi fondamento fattuale.
Il Secondo Motivo: l’Incompatibilità del Giudice
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato un principio consolidato secondo cui un’eventuale causa di incompatibilità di un giudice non determina la nullità del provvedimento. L’incompatibilità, infatti, non incide sulla capacità del giudice, ma costituisce esclusivamente un motivo per cui il magistrato stesso dovrebbe astenersi o per cui le parti possono chiederne la ricusazione, seguendo la procedura specifica prevista dall’art. 37 del codice di procedura penale. Tale eccezione deve essere sollevata tempestivamente e non può essere usata a posteriori per invalidare la decisione.
Il Terzo Motivo e la Valutazione di Merito
Il cuore della decisione riguarda il terzo motivo, dichiarato inammissibile perché articolato esclusivamente sul piano del merito. La Corte ha sottolineato che il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito una motivazione logica e coerente per escludere le misure alternative. La valutazione si era correttamente incentrata sulla pericolosità sociale del ricorrente, desunta da un fatto concreto e recente: l’applicazione di una misura cautelare per una violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 1 bis, D.P.R. 309/1990). Questa valutazione, essendo priva di vizi logici e in linea con i dati normativi, è insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso su questo punto si traduceva in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano sulla netta separazione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il Tribunale di Sorveglianza ha il compito di valutare nel merito la personalità e la pericolosità del condannato. La Corte di Cassazione, invece, ha il solo compito di verificare che la decisione del giudice di merito sia stata presa nel rispetto della legge e con una motivazione logica e non contraddittoria. Poiché il Tribunale aveva dato conto delle ragioni del suo diniego, basandosi su elementi concreti (la recente misura cautelare), la sua valutazione non presentava alcun vizio sindacabile in Cassazione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la sanzione per chi tenta di trasformare il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito. Le implicazioni pratiche sono chiare: non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice per ottenere una riforma della sua decisione in Cassazione. È necessario, invece, dimostrare un vizio di legittimità, come una violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. La decisione conferma inoltre che le eccezioni procedurali devono essere fondate su basi concrete e sollevate secondo le modalità previste dalla legge, altrimenti rischiano di essere rigettate come manifestamente infondate, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso alla Corte di Cassazione viene dichiarato inammissibile per motivi di merito?
Un ricorso è inammissibile quando, anziché denunciare violazioni di legge o vizi logici nella motivazione, si limita a contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice del grado precedente, chiedendo di fatto alla Corte una nuova e diversa valutazione che non le compete.
Una causa di incompatibilità di un giudice rende automaticamente nulla la sua decisione?
No. Secondo l’orientamento consolidato citato nell’ordinanza, l’esistenza di una causa di incompatibilità non determina la nullità del provvedimento, ma costituisce un motivo di astensione per il giudice o di ricusazione da parte delle parti, da far valere con una procedura specifica e tempestiva.
Su quali elementi può basarsi un Tribunale per valutare la pericolosità sociale di un condannato?
Il Tribunale può basare la sua valutazione su elementi concreti e attuali, come la recente applicazione di una misura cautelare per un altro reato (nel caso di specie, una violazione della legge sugli stupefacenti), ritenendola un indicatore significativo di una persistente pericolosità sociale che osta alla concessione di misure alternative.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3244 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3244 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato le istanze ex art. 47, 47 ter e 50 ord. pen. formulate da NOME COGNOME.
Avverso tale ordinanza COGNOME ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo, come primo motivo, la nullità del provvedimento per omessa notifica al condanNOME del decreto di fissazione dell’udienza camerale; con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla composizione del Collegio; con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza e attualità della pericolosità sociale dell’istante.
Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati.
Il primo motivo è manifestamente infondato: dall’esame degli atti, consentito stante la natura processuale della violazione dedotta, emerge che COGNOME ha ricevuto regolare notifica a mani (il 20/10/2022 da parte della Stazione CC di Taormina) del decreto di fissazione dell’udienza 03/05/2023.
Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo: va infatti ricordato il consolidato principio per cui l’esistenza di una causa d’ incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato di sorveglianza che, dopo aver rigettato l’istanza di rinvio della esecuzione della pena e di ammissione alla detenzione domiciliare in via di urgenza, aveva poi concorso a comporre il tribunale collegiale competente a decidere sulla medesima domanda in via ordinaria) – Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263179 – 01.
Infine è inammissibile il terzo motivo, perché articolato esclusivamente sul piano del merito: il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l’applicabilità delle misure alternative richieste, con un discorso giustificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla pericolosità sociale del ricorrente, desumibile dalla recente applicazione di misura cautelare per violazione dell’art. 73 comma 1 bis d. P.R. 309 del 1990. In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo.
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.