Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi di Merito Bloccano il Processo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10706 del 2024, offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso basato su motivi di merito è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea come la Suprema Corte non sia un ‘terzo grado di giudizio’ dove poter ridiscutere i fatti, ma un organo deputato a controllare la corretta applicazione della legge. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti Processuali
Il caso ha origine da una condanna per un reato che, inizialmente qualificato come violenza privata (art. 610 c.p.), è stato successivamente riqualificato dai giudici di merito come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone (art. 393 c.p.). La Corte d’Appello di Salerno aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato.
Contro tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi. Principalmente, contestava la valutazione delle prove testimoniali, proponendo una ricostruzione dei fatti alternativa e sostenendo l’insussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato contestato. Inoltre, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p.
L’esame dei motivi del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. I giudici hanno chiarito che le doglianze del ricorrente si traducevano in una richiesta di ‘autonoma rivalutazione delle prove dichiarative’ e in un ‘travisamento delle risultanze probatorie’. In sostanza, l’imputato non denunciava un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello, ma ne contestava l’apprezzamento dei fatti e delle prove. Questo tipo di censura è precluso in sede di legittimità, dove il compito della Corte è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non rifare il processo.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione su due punti cardine.
In primo luogo, ha ribadito che la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito era logica e coerente, basata su un rigoroso esame delle testimonianze. La proposta di una versione alternativa da parte della difesa non è sufficiente per ottenere un annullamento se la motivazione della sentenza impugnata regge al vaglio di logicità. Allo stesso modo, è stata giudicata corretta la decisione della Corte d’Appello di non applicare l’art. 131-bis c.p., evidenziando elementi ostativi come ‘la pluralità delle persone offese’ e ‘la reiterazione delle condotte’, che impedivano di qualificare il fatto come di ‘minore offensività’.
In secondo luogo, la Corte ha affrontato un aspetto processuale di grande rilevanza. La manifesta infondatezza del ricorso, che ne determina l’inammissibilità, impedisce la formazione di un valido rapporto processuale d’impugnazione. Di conseguenza, la Corte non può rilevare e dichiarare le cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata, come la prescrizione del reato. Citando un consolidato principio delle Sezioni Unite (sent. n. 32/2000), i giudici hanno spiegato che un ricorso ‘viziato’ non consente alla Corte di esaminare questioni che, altrimenti, avrebbero portato all’estinzione del reato.
Le conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza riafferma con forza la natura e la funzione della Corte di Cassazione. Il messaggio è chiaro: per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione) e non su tentativi di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. La conseguenza di un ricorso inammissibile è drastica: non solo la condanna diventa definitiva, ma si perde anche la possibilità di beneficiare di cause estintive del reato, come la prescrizione. L’imputato, in questo caso, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma significativa alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento dell’impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su ‘motivi di merito’, ovvero chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che spetta esclusivamente ai giudici dei primi gradi di giudizio e non alla Corte di legittimità.
Quali elementi hanno impedito di considerare il fatto di ‘particolare tenuità’?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) a causa della ‘pluralità delle persone offese’ e della ‘reiterazione delle condotte’, elementi considerati ostativi a un giudizio di minore offensività.
Se il reato si era prescritto, perché la condanna non è stata annullata?
La Corte di Cassazione non ha potuto dichiarare la prescrizione perché il ricorso era manifestamente infondato e quindi inammissibile. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e preclude alla Corte la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate dopo la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10706 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
Ritenuto che il ricorso, al pari della memoria e motivi nuovi depositati il 6 dicembre 2023, è inammissibile perché proposto per motivi di merito involgenti la richiesta di autonoma rivalutazione delle prove dichiarative, prospettata anche come travfrento delle risultanze probatorie, rivenienti dalla persona offesa e da un teste estraneo a fatti, dichiarazioni che i giudici di merito hanno sottoposto a rigoroso vaglio critico pervenendo a conclusioni corrispondenti ai principi affermati in materia in relazione alla sussistenza dell’elementi materiale e psicologico del reato di cui all’art. 393 cod. pen. così riqualificato il fatto (in origine qualifi come reato di cui all’art. 610 cod. pne.).
I giudici di appello, con valutazione di merito non sindacabile perché logica, hanno disatteso anche le argomentazioni del provvedimento con il quale si era pervenuti all’archiviazione a carico di COGNOME NOME (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).
I motivi che contestano la sussistenza della condotta materiale e dell’elemento psicologico si innestano su una ricostruzione in fatto alternativa a quella sviluppata dalla sentenza impugnata che ha fatto corretta applicazione dei principi in materia (cfr. pag. 10).
Anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (la pluralità delle persone offese e e la reiterazione delle condotte).
Considerato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso tenuto conto della cause di sospensione). (S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO relatore
Il Pr sidente