Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una profonda conoscenza dei limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di un tentativo di far valere ragioni di fatto davanti a un giudice che può pronunciarsi solo su questioni di diritto. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, chiarendo le conseguenze per chi propone motivi non consentiti.
Il Caso in Esame
Il procedimento trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di merito, ha deciso di adire la Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente ha fondato la propria difesa su argomentazioni che miravano a una riconsiderazione delle prove raccolte durante il processo. In particolare, ha contestato le risultanze probatorie derivanti dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, proponendo una valutazione alternativa dei fatti. L’obiettivo era mettere in discussione un elemento chiave della vicenda: la presenza di più persone sul luogo del fatto, circostanza rilevante per la configurazione del reato contestato. Tuttavia, tali argomentazioni si configurano come pure e semplici “doglianze in punto di fatto”.
Le Motivazioni del rigetto del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un principio cardine del nostro ordinamento processuale. Il giudizio di legittimità, proprio della Suprema Corte, non è una terza istanza di giudizio sul merito della vicenda. La sua funzione non è quella di ricostruire nuovamente i fatti o di valutare in modo differente le prove, come le testimonianze. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
La Corte ha specificato che i motivi addotti dal ricorrente non erano consentiti dalla legge in quella sede, in quanto si limitavano a contestare la ricostruzione fattuale operata dalla Corte d’Appello, senza denunciare vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio di motivazione nei limiti previsti dal codice di procedura.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. In applicazione della legge, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su solidi motivi di diritto, poiché un’impugnazione basata su contestazioni fattuali non solo è destinata al fallimento, ma espone anche a significative sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘mere doglianze in punto di fatto’, ossia contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, materie che non possono essere esaminate dalla Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente contestava la ricostruzione fattuale stabilita nei precedenti gradi di giudizio, in particolare la presenza di più persone sul luogo del reato, tentando di proporre una valutazione delle prove testimoniali diversa da quella fatta dai giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29953 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di RAGIONE_SOCIALE; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un’alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volti a contestare la presenza di più persone sul luogo del fatto, svoltosi in luogo contiguo a quello in cui erano presenti altri detenuti.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024