Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18772 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18772 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME ha dedotto il vizio di violazione di legge e il correlato vizio di motivazione in relazione all’art. 69, cod pen., ed agli artt. 62 bis e 99, cod. pen.;
Ritenuto che tale motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto tende ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente, att che la recidiva nemmeno era stata oggetto di contestazione, come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado;
Rilevato, poi, che con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 546, 438 comma 6-bis, e 192, cod. proc. pen., stante il giudizio negativo di attendibilità dei testi indotti dalla difesa;
Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia perché volto a prefigurare una rivalutazione e comunque un’alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, per definizione estranea al sindacato di questa Corte ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (la stessa sentenza d’appello evidenzia, infatti, che il materiale probatorio in atti, consistenti in riprese video, individuazioni da parte della pG degli imputati coinvolti nelle attività di spaccio , sequestri di stupefacenti , rendevano evidente la sussistenza della responsabilità penale, osservandosi, in particolare, come il COGNOME era a stretto contatto con il COGNOME, al quale conduceva i soggetti interessati all’acquisto di stupefacente e assisteva allo scambio, non potendo quindi qualificarsi la sua come una presenza passiva; si veda anche il richiamo ad una fotografia che vede il COGNOME pienamente operativo mentre cede un pezzo di stupefacente ad un ragazzino, episodi, tutti, corredati da note esplicative della pG operante);
Ritenuto, pertanto, che la censura di cui al secondo motivo prospetta una critica risolventesi nel mero dissenso del ricorrente rispetto all’approdo valutativo operato dalla Corte d’appello, non consentito in questa sede, con conseguente giudizio di manifesta infondatezza; che, in particolare, deve, a tal proposito, essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame RAGIONE_SOCIALE prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di
difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità del motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 – dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l’interpretazione e la consistenza degli indizi e RAGIONE_SOCIALE prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne’ su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998 – dep. 01/06/1998, Albano L, Rv. 210923);
Rilevato, infine, che con un terzo motivo, COGNOME NOME deduce il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all’art. 344, cod. proc. pen., ed agli artt. 546, lett. e), cod. proc. pen. e 62-bis, cod. pen., atteso mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto che anche tale motivo – al netto del riferimento a soggetto diverso da quello assistito dal difensore, che non risulta nemmeno tra gli imputati del presente processo (tale COGNOME) – è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive (segnatamente, a pag. 3 della sentenza d’appello, si richiamano le ragioni del diniego, ancorate alla mancata resipiscenza degli imputati, tra cui il COGNOME);
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 1° marzo 2024
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Il Presidente