Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Questo caso, che ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile, dimostra come un’impugnazione basata esclusivamente sulla richiesta di una nuova valutazione delle prove sia destinata a fallire, con conseguenze economiche significative per chi la propone.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna del Giudice di Pace all’Appello Errato
La vicenda ha origine da una sentenza del Giudice di Pace che condannava un’imputata per il reato di minaccia, previsto dall’articolo 612 del codice penale. La pena inflitta era esclusivamente pecuniaria. L’imputata decideva di impugnare la decisione, ma commetteva un errore procedurale: proponeva un appello, mentre la legge, per le sentenze del Giudice di Pace che comminano solo pene pecuniarie, prevede come unico rimedio il ricorso diretto per cassazione.
Il Tribunale, correttamente, qualificava l’atto come ricorso e lo trasmetteva alla Corte di Cassazione per la competenza.
I Motivi del Ricorso e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Il fulcro dell’impugnazione si concentrava su una critica alla valutazione delle prove effettuata dal primo giudice. La ricorrente sosteneva che il Giudice di Pace non avesse vagliato con sufficiente attenzione l’attendibilità della persona offesa, soprattutto in un contesto di liti di vicinato. Inoltre, veniva messa in discussione la credibilità di un testimone a causa del suo rapporto di amicizia con la persona offesa, sostenendo che la sua testimonianza non confermasse pienamente la versione accusatoria.
Questi argomenti, tuttavia, rientrano pienamente nella categoria dei cosiddetti “motivi di fatto”, ovvero contestazioni che riguardano l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione della vicenda, attività che sono di esclusiva competenza dei giudici di merito (primo grado e appello).
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. La Cassazione ha il compito di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può, invece, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice che ha ascoltato i testimoni e analizzato direttamente le prove.
Le censure mosse dalla ricorrente sono state liquidate come “del tutto assertive” e “versate in fatto”, poiché miravano a ottenere “un diverso apprezzamento delle deposizioni”, cosa preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha spiegato che l’unico motivo di impugnazione non costituiva una “compiuta censura di legittimità”. Le argomentazioni della ricorrente erano semplici allegazioni fattuali, volte a sollecitare una riconsiderazione delle testimonianze già valutate in primo grado. Questo tipo di richiesta esula dai poteri della Cassazione. La Corte ha quindi ritenuto che non vi fossero i presupposti per esaminare il merito della questione, portando alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
Le conclusioni pratiche di questa pronuncia sono severe. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: la Corte ha ravvisato nella proposizione del ricorso “profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione”. Per questo motivo, ha condannato la ricorrente anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione in Cassazione deve essere fondata su vizi di legittimità concreti e non su un mero dissenso rispetto alla valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati riguardavano una nuova valutazione dei fatti e della credibilità dei testimoni, argomenti che non possono essere trattati dalla Corte di Cassazione, il cui compito è solo verificare la corretta applicazione della legge.
Quale errore procedurale è stato commesso inizialmente?
Inizialmente era stato proposto un appello contro la sentenza del Giudice di Pace. Tuttavia, la legge stabilisce che per le sentenze di questo giudice che infliggono solo una pena pecuniaria, l’unico mezzo di impugnazione consentito è il ricorso diretto per cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La ricorrente è stata condannata a pagare sia le spese del procedimento sia un’ulteriore somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza e inammissibilità dei motivi del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12373 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12373 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha interposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria del 21 ottobre 2022 che ne ha affermato la responsabilità penale per il delit di cui all’art. 612, comma 1, cod. pen., appello che il Tribunale di Reggio Calabria ha trasmes a questa Corte (con ordinanza in data 17 novembre 2022), essendo stata irrogata soltanto una pena pecuniaria all’imputata, che dunque poteva proporre ricorso per cassazione e non appello (art. 37, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274; cfr. Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 – dep. 2 Bruccoleri, Rv. 280168 – 01);
considerato che l’unico motivo di impugnazione – che ha censurato la prima decisione assumendo che nella specie avrebbe dovuto essere compiuto un più penetrante vaglio dell’attendibilità della persona offesa, venendo in rilievo nella specie questioni di vicinato, n del teste NOME COGNOME (per il suo rapporto di amicizia con lo stesso offeso, il cui nar peraltro non avrebbe confermato in toto) non può costituire una compiuta censura di legittimità sostanziandosi in allegazioni del tutto assertive (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, R 254584 – 01), oltre che versate in fatto, perché volte ad ottenere un diverso apprezzamento delle deposizioni in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, NOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.