Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte ai Motivi di Fatto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la sanzione per chi tenta di sottoporre ai giudici di legittimità questioni di merito già esaminate e decise. Il caso in esame offre un chiaro esempio di come e perché un ricorso possa essere respinto senza nemmeno entrare nel vivo delle argomentazioni.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, previsti rispettivamente dagli articoli 341 bis e 337 del codice penale. Non rassegnato alla decisione della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per cercare di ribaltare la sentenza.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non si basa su una valutazione contraria delle argomentazioni dell’imputato, ma sul fatto che le argomentazioni stesse non erano proponibili in quella sede. La Cassazione, infatti, è un giudice di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare che la legge sia stata applicata correttamente.
La Ripetizione dei Motivi di Merito
I primi due motivi del ricorso contestavano la sussistenza stessa dei reati, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. La Corte ha rilevato che queste censure non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dai giudici di merito. Le sentenze precedenti, secondo la Cassazione, avevano già fornito una motivazione corretta, puntuale e logicamente coerente, basata sulle prove emerse. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti in Cassazione è un’operazione non consentita, che porta inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
La Tardività delle Censure sulla Pena
Con il terzo motivo, il ricorrente si lamentava, da un lato, del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, dall’altro, dell’entità della pena. Se sulla prima parte la Corte ha comunque ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e non illogica, sulla seconda ha evidenziato un vizio procedurale fatale: la questione relativa alla misura della pena non era mai stata sollevata nel precedente atto d’appello. Un motivo di impugnazione non può essere presentato per la prima volta in Cassazione se non è stato precedentemente devoluto al giudice dell’appello.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è lapidaria e si fonda sulla natura del giudizio di legittimità. I giudici della Suprema Corte hanno spiegato che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in questa sede. Riproporre profili di censura già vagliati e disattesi, con argomenti giuridicamente corretti e immuni da vizi logici, equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio sul fatto, cosa che esula dalle sue competenze. Allo stesso modo, introdurre per la prima volta una doglianza sulla quantificazione della pena in sede di legittimità costituisce una violazione delle regole processuali che disciplinano le impugnazioni. L’inammissibilità del ricorso comporta, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. È essenziale comprendere che non si tratta di un ‘terzo tempo’ del processo in cui si possono ridiscutere le prove e i fatti. Il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di mascherare una contestazione di merito sotto le spoglie di una censura di legittimità è destinato al fallimento, con la conseguenza di un ricorso inammissibile e l’addebito di ulteriori spese. Inoltre, è cruciale che tutti i motivi di doglianza siano sollevati tempestivamente nel grado di appello, per non vederseli preclusi nel successivo giudizio di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. In particolare, le censure riproponevano questioni di fatto già correttamente decise dai giudici di merito e introducevano per la prima volta doglianze sulla pena che dovevano essere sollevate in appello.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione la misura della pena decisa in appello?
No, la sentenza chiarisce che non è possibile. La doglianza relativa alla misura della pena, se non è stata prospettata con l’atto di appello, non può essere sollevata per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione è un ‘giudice di legittimità’ e non ‘di merito’?
Significa che il suo compito non è riesaminare le prove e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente (giudizio di merito), ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio (giudizio di legittimità).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6028 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto con i primi due si contesta la sussistenza dei tratti cost anche di matrice soggettiva, dei reati di oltraggio ex art 341 bis e resistenza ex art 337 cp as al ricorrente replicando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudic merito con argomenti giuridicamente corretti, oltre che puntuali rispetto alle doglianze difens coerenti alle emergenze acquisite e immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano il secondo e il terzo capoverso del considerando) mentre con il terzo per un verso si contesta la motivazione spesa nel non riconoscere le generiche quando di contro la decisione impugnata, anche in parte qua, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito n censurabile in questa sede, e, per altro verso, si contrasta la misura della pena irroga doglianza non prospettata con l’appello e non rilevabile per la prima volta in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dellla Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.