Ricorso inammissibile in Cassazione: Quando le Questioni di Fatto non Bastano
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una strategia legale precisa e rigorosa. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede di legittimità dove si valuta la corretta applicazione del diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un approccio errato possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Analizziamo insieme i principi affermati dai giudici.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Messina. Il ricorrente contestava la sua condanna, in particolare per il reato previsto dall’art. 349 del codice penale (violazione di sigilli). La linea difensiva, tuttavia, si è concentrata sul tentativo di offrire ai giudici della Cassazione una lettura alternativa delle prove raccolte nei gradi di merito e nel riproporre tesi sulla presunta insussistenza di un sequestro, senza però confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
L’Ordinanza della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente, non stabilire chi ha torto o ragione nel merito della vicenda.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni dell’ordinanza, i giudici hanno spiegato chiaramente perché l’appello non poteva essere accolto. In primo luogo, i motivi presentati erano costituiti da ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, il ricorrente si lamentava di come i giudici di merito avessero interpretato le prove, proponendo una propria versione dei fatti. Questo tipo di critica non è ammesso in Cassazione.
In secondo luogo, la difesa ha tentato di sostenere il ‘travisamento della prova’, un vizio che si verifica quando il giudice fonda la sua decisione su una prova inesistente o ne fraintende palesemente il contenuto. Tuttavia, la Corte ha specificato che per denunciare tale vizio non è sufficiente proporre una lettura alternativa delle prove; è necessario dimostrare in modo specifico e inequivocabile l’errore commesso dal giudice nella sentenza impugnata, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione.
Infine, la Corte ha notato come la tesi difensiva sull’insussistenza del sequestro (elemento centrale per il reato contestato) fosse stata ‘puramente riproposta senza alcun confronto’ con le ragioni dettagliate nella sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione degli argomenti già esposti e respinti in appello.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una strategia difensiva che non rispetta i limiti del giudizio di legittimità. Non si può chiedere alla Cassazione di agire come un ‘terzo giudice’ del fatto. È indispensabile, invece, individuare specifici errori di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione) nella sentenza impugnata e argomentarli in modo rigoroso. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a sottolineare la serietà con cui la Corte sanziona i ricorsi proposti al di fuori dei binari procedurali consentiti.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su motivi non consentiti in sede di legittimità, ovvero mere doglianze in punto di fatto e una rilettura alternativa delle prove, senza contestare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso in Cassazione sono ‘mere doglianze in punto di fatto’?
Significa che l’appellante non ha evidenziato errori nell’applicazione della legge da parte del giudice precedente, ma ha semplicemente proposto una diversa valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4163 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME:RARO;
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.
I motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; in particolare, nel primo motivo si propone solo una lettura alternativa delle fonti di prova, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata ed una corretta deduzione del vizio del travisamento della prova.
La tesi difensiva sulla insussistenza del sequestro, in relazione al capo relativo al reato ex art. 349 cod. pen., risulta puramente riproposta senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.4-5 della sentenza sulla sussistenza del reato).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.