Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 64 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 64 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TREVIGLIO il 03/09/1954
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge sostanziale in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, è articolato in termini non consentiti in questa sede, in quanto la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risulta probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; per contro, la difesa sviluppa il motivo proponendo una sua diversa ed alternativa interpretazione dei dati istruttori di cui fornisce una lettura in chiav evidentemente liberatoria; né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, “sub specie” della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, COGNOME ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U , n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04);
ritenuto che il secondo motivo, in punto di diniego della applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è formulato in termini che, ripercorrendo in via generale le caratteristiche e la ratio dell’istituto, omettono tuttavia di confrontarsi con le ragioni sostanziali che hanno indotto la Corte d’appello ad escluderne la praticabilità, avendo fatto riferimento, in particolare, al valore dei beni di cui si discute e che, di per sé, con valutazione non censurabile in questa sede, è stato considerato un elemento precluso per ritenere la particolare tenuità del fatto;
rilevato che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argo mentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 2);
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2 in cui, facendo riferimento alle considerazioni spese per escludere i presupposto della causa di non punibilità, la Corte ha evocato la sostanziale gravità del fatto oltre che la condotta processuale dell’odierno ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.