Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello non Superano il Vaglio della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione non significa avere una terza possibilità di discutere i fatti di un processo. La Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare le prove. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi che esulavano dalle sue competenze. Analizziamo insieme la decisione per capire i confini del giudizio di legittimità.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dalla condanna di tre persone per il reato di furto aggravato in concorso, pronunciata dal Tribunale di Bologna e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Gli imputati, non accettando la decisione, hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo mirava a ottenere l’assoluzione per insufficienza del compendio probatorio, sostenendo che le prove raccolte non fossero sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza. Il secondo, invece, contestava la decisione dei giudici di merito di non considerare prevalenti le attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, optando per un giudizio di equivalenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della loro ammissibilità. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a essere esaminati in sede di legittimità.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché i motivi del ricorso non potevano essere accolti. L’analisi si è concentrata sulla natura delle censure proposte dagli imputati.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Riguardo al primo motivo, relativo alla presunta insufficienza delle prove, la Corte ha sottolineato che si trattava di una critica puramente fattuale. I ricorrenti, in sostanza, non lamentavano un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma chiedevano alla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove, un’operazione che è preclusa in sede di legittimità. La Corte ha evidenziato come tali argomentazioni fossero una mera “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre una critica argomentata contro la sentenza impugnata. Questo trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa che la legge non consente.
La Discrezionalità nel Bilanciamento delle Circostanze
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La valutazione e il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti sono espressione di un potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se tale valutazione è palesemente illogica, arbitraria o priva di motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta di considerare equivalenti le circostanze, ritenendola la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Tale motivazione, essendo logica e sufficiente, è stata considerata incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ha delle implicazioni pratiche molto importanti. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario, limitato al controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Tentarne un uso improprio, per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile e a ulteriori conseguenze economiche.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano mere doglianze in punto di fatto, che riproponevano questioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Tali motivi non sollevavano vizi di legittimità, ma chiedevano un riesame del merito della causa, non consentito in sede di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non è un terzo grado di giudizio.
Cosa succede quando un giudice non concede la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti?
Se la decisione del giudice di merito di bilanciare le circostanze (ad esempio, ritenendole equivalenti invece che prevalenti) è sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica o arbitraria, essa non può essere contestata in Cassazione. Si tratta, infatti, di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26051 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26051 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BOLOGNA il 07/08/1983 NOME nato a VILLA CARCINA il 01/08/1963 NOME nato a MONREALE il 28/08/1980
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bolo confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bologna in data 15 lu 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 624, 625 n. 2, pen.;
che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano v motivazione in relazione alla mancata assoluzione degli imputati per insufficie compendio probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è fondato su motivi che si r nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dovendosi considerare soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funz una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazio relazione alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle cont aggravanti, non è consentito in sede di legittimità implicando una valut discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimit non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da s motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la s dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adegua pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931) cui le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pag della sentenza impugnata) sono incensurabili;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorre pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si rep equo fissare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibil i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente