Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Fatto non Bastano in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La pronuncia analizza il caso di un ricorso avverso una condanna per furto aggravato, evidenziando perché le critiche alla valutazione delle prove, senza una specifica censura legale, non possano trovare accoglimento.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito. Nel procedimento era costituita anche la parte civile, una società di trasporti che aveva subito il danno derivante dal reato.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato inammissibile. Questa decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, i motivi di ricorso non erano strutturati come critiche a vizi di legge della sentenza impugnata, ma si traducevano in una richiesta di rivalutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. In secondo luogo, la Corte ha respinto una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, ritenendola manifestamente infondata alla luce di consolidati principi giurisprudenziali.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente. È stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tuttavia, una precisazione importante riguarda la parte civile.
Le Motivazioni
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo giudice’ del fatto. Il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi di diritto, come previsto dall’articolo 606 del codice di procedura penale. Nel caso di specie, la difesa si era limitata a proporre una lettura alternativa delle prove, senza evidenziare una manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione della Corte d’Appello. I giudici di merito avevano, secondo la Cassazione, dato conto in modo coerente degli elementi che fondavano il giudizio di colpevolezza, rendendo le censure della difesa semplici ‘doglianze in fatto’ non accoglibili.
La Questione di Legittimità Costituzionale
La difesa aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. La Corte ha rapidamente liquidato la questione, ricordando che la stessa era già stata dichiarata manifestamente infondata in precedenti pronunce. La norma, che impone specifici requisiti per le impugnazioni, è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, volta a prevenire ricorsi dilatori e non ponderati.
La Condanna alle Spese e il Ruolo della Parte Civile
Un punto di particolare interesse pratico riguarda la decisione sulle spese della parte civile. Sebbene il ricorso sia stato dichiarato inammissibile, la Corte non ha condannato il ricorrente a rifondere le spese legali sostenute dalla società di trasporti. La motivazione, in linea con un orientamento delle Sezioni Unite, risiede nel fatto che la parte civile non aveva ‘fornito alcun contributo alla dialettica processuale’. In altre parole, la sua presenza nel giudizio di cassazione è stata puramente passiva, senza un’effettiva partecipazione alla discussione giuridica, e pertanto non meritevole di un ristoro delle spese.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È fondamentale che i motivi di ricorso siano rigorosamente incentrati su questioni di diritto, evitando di riproporre valutazioni di merito già esaurite nei gradi precedenti. La pronuncia sottolinea inoltre un aspetto strategico: per la parte civile, la possibilità di ottenere la rifusione delle spese legali in Cassazione è strettamente legata a una partecipazione attiva e costruttiva al dibattito processuale. Una presenza meramente formale non è sufficiente a giustificare una condanna dell’imputato al pagamento dei relativi onorari.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché era fondato su motivi che contestavano la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito, un’attività che non è permessa in sede di Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di errori di diritto.
L’imputato è stato condannato a pagare le spese legali della parte civile?
No. Nonostante l’inammissibilità del ricorso, la Corte non ha condannato il ricorrente a rifondere le spese alla parte civile perché quest’ultima non ha fornito alcun contributo attivo alla discussione processuale.
Qual è la conseguenza economica per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17770 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17770 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CANTU’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
La difesa dell’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza dell d’appello di Milano, in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribun condanna per il reato di cui all’art. 624, 625 nn. 2 e 7, cod. pen. (il 9/2/2017);
viste le conclusioni scritte rassegnate dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE;
considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c.p.p per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni pos decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazio prospettanti doglianze in fatto, inerenti alla valutazione delle prove, inammis legittimità, avendo la Corte dato conto degli elementi alla stregua dei quali, manifestamente illogica e neppure contraddittoria, ha confermato il giudizio di respons che, infine, la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’a quater, cod. proc. pen., genericamente agitata con il primo motivo, è già sta manifestamente infondata da questa Corte di legittimità, non avendo la difesa introdo impongano di discostarsi dai principi già affermati in ordine alla ratio della disposizione e all coerenza con i principi costituzionali e convenzionali, trattandosi di scelta manifestamente irragionevole, volta a imitare impugnazioni non derivanti da opzione personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati previsti corret dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel t n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME NOME, Rv. 285324-01; sez. 6, n. 3365 del 20/12/2024, COGNOME, Rv. 285900-01; sez. 2, n. 47327 del 3/11/2023, COGNOME, Rv. 285444-01);
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagament processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma n rifusione delle spese alla parte civile RAGIONE_SOCIALE, non avendo essa fornito alcun dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME Benedictis, cit., Rv. 222264 e, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 3 aprile 2024