Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4494 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4494  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E.IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazion posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al concorso nel reato ex artt. 56628, commi primo e terzo, cod. pen., di cui al capo c) dell’imputazione, non è consentito dall legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
considerato che, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea da parte dei giudici d’appello, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata della dinamica dei fatti osservato che, il medesimo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmen disattesi dalla corte di merito (in particolare si veda pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, relazione alla non applicabilità al caso di specie dell’art. 116, cod. pen.), dovendosi gli s considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che anche l’ulteriore motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pe non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione ag aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai prin enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che per quanto riguarda il profilo della meritevolezza da parte dell’imputato dell’applicazio delle circostanze attenuanti ex art. 62bis, cod. pen., il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della impugnata sentenza, che sottolinea come, pur essendo in linea di principio astrattamente non riconoscibili – tenuto conto dei numerosi e gravi precedenti ascritti a cari dell’imputato – si sia, invero, proceduto ad un giudizio di equivalenza delle suddette circosta con quelle aggravanti;
che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui anche i so precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018 COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269).
che, quindi, in conclusione, l’onere argomentativo del giudice anche in punto di trattamento sanzionatorio è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
I Consiglierk – sore
Il Presidente