Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VII Penale, n. 14137 del 2024, offre un chiaro esempio delle rigide regole che governano il giudizio di legittimità, ribadendo perché un ricorso inammissibile viene respinto senza un esame del merito. Il caso riguarda un imprenditore condannato per bancarotta semplice che ha tentato di contestare la decisione davanti alla Suprema Corte, scontrandosi con i paletti invalicabili della procedura penale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso
Un imprenditore veniva condannato in primo grado per il reato di bancarotta semplice. La sentenza veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Perugia. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per cercare di annullare la condanna.
L’analisi dei motivi di ricorso
La difesa dell’imputato ha articolato il suo ricorso su tre punti principali:
1. Errata qualificazione giuridica: Si contestava la mancata riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave già in fase di udienza preliminare, che avrebbe, a dire della difesa, consentito l’accesso a riti alternativi più favorevoli.
2. Vizio di motivazione: L’imputato lamentava un’errata valutazione delle prove e della sussistenza stessa del reato, criticando di fatto la ricostruzione operata dai giudici di merito.
3. Trattamento sanzionatorio: Infine, si contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e di una specifica attenuante prevista dalla legge fallimentare.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato in toto l’impianto difensivo.
Le Motivazioni della Cassazione: perché il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di principi consolidati del nostro ordinamento processuale. I giudici hanno spiegato, punto per punto, l’infondatezza e l’inammissibilità dei motivi proposti.
Il primo motivo è stato definito ‘manifestamente infondato’ perché si basava su argomentazioni in palese contrasto con la normativa e con la giurisprudenza costante.
Il secondo motivo, riguardante la valutazione dei fatti, è stato bloccato dal principio fondamentale che regola il giudizio di Cassazione. La Corte ha ribadito di essere un giudice di ‘legittimità’ e non di ‘merito’. Ciò significa che non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai tribunali nei gradi precedenti, né può sindacare la logicità della motivazione se non in presenza di vizi palesi e macroscopici, che nel caso di specie non sussistevano.
Il terzo motivo è stato anch’esso respinto. Per quanto riguarda la graduazione della pena e le attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che si tratta di una valutazione discrezionale del giudice di merito, adeguatamente motivata nella sentenza impugnata. La vera criticità, però, riguardava la richiesta di applicazione dell’attenuante specifica della legge fallimentare: questo punto non era mai stato sollevato come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. La legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) vieta di presentare in Cassazione motivi ‘nuovi’, cioè non dedotti in appello, rendendo tale censura irrimediabilmente inammissibile.
Conclusioni: Le Regole Ferree del ricorso inammissibile
Questa ordinanza è emblematica per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione. Non è una terza istanza di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda processuale. È, invece, un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando la difesa tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un appello mascherato, riproponendo questioni di fatto già decise o introducendo tardivamente nuove doglianze. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per tre ragioni: i motivi presentati erano in parte manifestamente infondati, in parte tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti (non consentita in sede di legittimità) e in parte introducevano censure nuove, non sollevate nel precedente grado di appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e la ricostruzione dei fatti?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione, non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Si può presentare in Cassazione un motivo di ricorso che non era stato discusso in Appello?
No, l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che non possono essere dedotti in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi di appello, a pena di inammissibilità. Questo principio impedisce di sollevare questioni legali per la prima volta davanti alla Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14137 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14137 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ‘imputato veniva ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente asserisce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine all’art. 521 cod. proc. pen. per non avere, già il giudice dell’udienza preliminare, accolto la richiesta di riqualificazione del fatto in senso favorevole all’imputato impedendo l’accesso ad eventuali riti alternativi, è manifestamente infondato in quanto prospetta argomentazioni in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità peraltro puntualmente richiamata dalla sentenza impugnata, nel replicare correttamente alla analoga deduzione difensiva;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale l’imputato lamenta l’inosservanza della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia in ragione della preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6 e seguenti) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa denunzia l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche nonché della mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dal comma 3 dell’art. 219 della legge fallimentare è, in primo luogo, manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (di cui è stata data congrua motivazione a pag. 7 della sentenza impugnata); in secondo luogo, la censura relativa alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comrna 3, della legge fallimentare non è consentita in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di
inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 4 e seguenti), nonché dalla consultazione dell’atto di gravame, con il quale, al terzo motivo, dedicato al trattamento sanzioNOMErio, la Difesa appellante si era doluta esclusivamente alla mancata concessione dei benefici di legge;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024.