Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14137 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14137 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ‘imputato veniva ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente asserisce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine all’art. 521 cod. proc. pen. per non avere, già il giudice dell’udienza preliminare, accolto la richiesta di riqualificazione del fatto in senso favorevole all’imputato impedendo l’accesso ad eventuali riti alternativi, è manifestamente infondato in quanto prospetta argomentazioni in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità peraltro puntualmente richiamata dalla sentenza impugnata, nel replicare correttamente alla analoga deduzione difensiva;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale l’imputato lamenta l’inosservanza della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia in ragione della preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6 e seguenti) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa denunzia l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche nonché della mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dal comma 3 dell’art. 219 della legge fallimentare è, in primo luogo, manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (di cui è stata data congrua motivazione a pag. 7 della sentenza impugnata); in secondo luogo, la censura relativa alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comrna 3, della legge fallimentare non è consentita in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di
inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 4 e seguenti), nonché dalla consultazione dell’atto di gravame, con il quale, al terzo motivo, dedicato al trattamento sanzioNOMErio, la Difesa appellante si era doluta esclusivamente alla mancata concessione dei benefici di legge;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024.