Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16477 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA
NOME nata a VARESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. n 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino con sentenza del 25/10/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 2/12/2021, che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati loro rispettivamente ascritti.
Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 4 legge 1 aprile 1975, n, 110, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che non vi è alcun collegamento del COGNOME con i due coltellini rinvenuti all’interno dell’autovettura di proprietà della coimputata, uno all’intern
della tasca portaoggetti e l’altro nel’ bagagliaio; che non sono all’uopo suffi precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato; che, quant ricettazione, si tratta di oggetti di modestissimo valore, riposti all’inte borsetta della Rivra e, dunque, non occultati; che non vi è prova che si tra beni di provenienza furtiva; che in ogni caso il fatto può essere inquadrato ipotesi di particolare tenuità di cui al comma secondo dell’art. 648 cod. pen.
2.1 Con il secondo motivo eccepiscono la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonché ca contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva in proposi difensore che la motivazione fonda il diniego sulla valutazione in ordine natura pericolosamente offensiva dello strumento, che,peraltro f non presenta tali caratteristiche; che il fatto che i coltelli erano due non può essere circost per sé idonea ad escludere il riconoscimento della causa di non punibilità.
2.2 Con il terzo motivo lamentano la violazione dell’art. 606, comma 1, le b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., nonché ca contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia la difes il valore dei beni è esiguo; che l’esperto nominato in fase di indagini n espresso sul punto, per cui non si comprende come i giudici di merito abbia potuto riconoscere un “intrinseco valore” a tali beni, costituiti da oggetti s
2.3 Con il quarto motivo deducono la violazione dell’art. 606, comma 1, le b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenz che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche comportato l’irrogazione di una pena decisamente severa per il COGNOME co riferimento al reato ascrittogli e per la COGNOME con riferimento all’aumento continuazione; che la motivazione sul punto non è adeguata, posto che non par sufficiente l’espressione “numero e natura armi”, trattandosi solo di due pi coltellini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1.1 Il primo motivo non è consentito, sotto entrambi i profili espost pure per ragioni diverse.
1.1.1 Quanto al reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n, questione prospettata, relativa alla attribuibilità dei due coltelli di cui al COGNOME, postula una valutazione fattuale che non è stata devoluta al giudi appello, che è stato invece investito specificamente della questione relativ
necessità che il porto dei coltelli fosse funzionale alla commissione di reati mancata spiegazione del loro possesso dovuto alla concitazione generata d controllo.
In proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificam ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argoment questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omess pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sezione 2, 11027 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 266226 – 01; Sezione 2, n. 42408 d 21/09/2012, COGNOME, Rv. 254037 – 01). Nel caso di specie, co si è accennato, risulta che, con l’appello, la Corte territoriale non specificamente investita della questione relativa alla riferibilità dei coltelli capo a) al COGNOME, per cui detto tema non poteva essere introdotto per la p volta con il ricorso per cassazione. Ed invero, in questo caso viene in evide rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in partic di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollec sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo s non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, il tema riferibilità anche al RAGIONE_SOCIALE dei due coltelli, essendo stato proposto soltanto ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della cat devolutiva, che non consente l’esame in questa sede della nuova doglianza.
1.1.2 In relazione al secondo profilo, quello relativo alla configurabili reato di cui all’art. 648 cod. pen., il motivo è aspecifico perché non si co con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha valorizzato la circostanza per cui la COGNOME non fornì alcuna giustificazione in ordi possesso dei monili, che questi ultimi fossero numerosi e che fossero portati insieme senza alcuna ragione, che avessero un valore non modesto, descrivendoli puntualmente a pagina 5, unitamente al contesto in cui venne ritrovati; circostanze-queste-per le quali è stata esclusa la configurabili ipotesi attenuata di cui al comma quarto dell’art. 648 cod. pen.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esamina ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti d necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugn e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 de 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantes Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01).
1.2 Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono parimenti inammissibili.
Anche in questo caso si tratta di motivi non consentiti, atteso che costituiti da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigur rivalutazione alternativa dei dati probatori, estranee al sindacato di legittim
Peraltro, la sentenza impugnata – anche in relazione al manca riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circ attenuanti generiche – costituisce una c.d. doppia conforme della decisione primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo sta rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entra decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01).
Deve esser evidenziato, inoltre, che tutti e tre i motivi sono reitera medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazio materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in te precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha evidenziato, qua mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis pen., in relazione al reato di cui al capo a), la pluralità di armi sequest precedenti penali da cui entrambi i ricorrenti risultano gravati, in relazio ricettazione ascritta alla COGNOME, il numero e la natura dei beni, il loro va contesto in cui furono rinvenuti (insieme ad un altro coltello ed a un rilevat metalli all’interno della borsetta, tenuto altresì conto che all dell’autovettura ove fu sorpresa l’imputata vi erano una serie di oggetti id travisare i lineamenti di chi li indossa); quanto al mancato riconoscimento d circostanze attenuanti di cui arartt.62 n. 4 e 62 -bis cod. pen., il valore dei beni ricettati non modesto ed il contesto del ritrovamento, i plurimi precedenti p e l’assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza; quanto al trattam sanzionatorio, che la pena per la ricettazione è stata individuata nel m edittale e che quella per la contravvenzione trova ragione nella pluralità armi portate e nei precedenti penali da cui gli odierni ricorrenti risultano g
Trattasi di motivazione congrua, diffusa ed esaustiva, oltre che scevra vizi logici, che, dunque, non è censurabile in sede di legittimità.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. pro la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 3 aprile 2024.