Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Motivi di Fatto
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per riesaminare le prove. La sua funzione è garantire la corretta applicazione della legge, non rivedere i fatti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, basato su contestazioni fattuali, venga inevitabilmente respinto, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, che aveva affermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di minaccia aggravata, previsto dall’articolo 612, comma 2, del codice penale. Non accettando la condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della decisione.
I Motivi del Ricorso: Un Tentativo di Riesame del Merito
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali, entrambi focalizzati su una presunta violazione della legge penale.
Il primo motivo contestava la valutazione del compendio probatorio fatta dal giudice di primo grado, proponendo una lettura alternativa dei fatti. Il secondo motivo, strettamente collegato al primo, sosteneva che, data la presunta debolezza delle prove, il giudice avrebbe dovuto emettere una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché.
Il Primo Motivo: L’Assertività delle Questioni di Fatto
La Suprema Corte ha subito chiarito che il primo motivo era inaccettabile. Le argomentazioni del ricorrente, infatti, non sollevavano questioni sulla corretta interpretazione o applicazione della legge (le cosiddette censure di legittimità), ma si limitavano a presentare allegazioni di fatto assertive. In altre parole, il ricorrente stava chiedendo alla Cassazione di rivalutare le prove e sostituire il proprio giudizio a quello del Tribunale, un’operazione preclusa al giudice di legittimità.
Il Secondo Motivo: La Genericità e il Richiamo al Merito
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte lo ha definito ‘del tutto generico’ e ‘parimenti versato in fatto’. Il ricorrente, infatti, si era limitato a richiamare quanto già esposto nel primo motivo, senza aggiungere nuovi profili di violazione di legge. Sostenere la necessità di un’assoluzione sulla base di una diversa valutazione delle prove è, ancora una volta, una questione di merito che esula dalle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Mentre i primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) si occupano di accertare i fatti e valutare le prove, la Corte di Cassazione ha il compito esclusivo di verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Proporre alla Suprema Corte una riconsiderazione delle prove o una diversa interpretazione degli eventi significa presentare un ricorso con vizi che ne determinano l’inammissibilità.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, poiché la Corte ha ravvisato una ‘colpa’ nella proposizione di un ricorso ‘evidentemente inammissibile’, ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione deve essere attentamente ponderato e fondato su vizi di legittimità concreti e specifici. Tentare di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito non solo è inutile, ma può anche risultare economicamente svantaggioso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non riguardavano violazioni di legge (vizi di legittimità), ma si concentravano su una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti (questioni di merito), compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa non si può chiedere alla Corte di Cassazione in un ricorso?
Non si può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare il compendio probatorio, ovvero di valutare nuovamente le testimonianze, i documenti o altre prove per giungere a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella stabilita dai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso palesemente inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa evidente del ricorrente, quest’ultimo viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato discrezionalmente dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2022 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che, per quel che qui rileva, ne ha affermato la responsabilità per il reato di cui a 612, comma 2, cod. peri.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che ha asserito la violazione della legge penale ( 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), lungi dal muovere rituali censure di legitti contiene allegazioni di fatto del tutto assertive relative al compendio probatorio (Sez. 2 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 2545134 – 01);
ritenuto che il secondo motivo, che pure ha asserito la violazione della legge penale (ar 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), è del tutto generico e parimenti versato in fatto poi ha richiamato quanto esposto nel primo motivo e ha assunto che nella specie avrebbe dovuto rendersi una sentenza liberatoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente