Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26378 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CARINI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CARINI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BAGHERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
L
Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, riqualificando la condotta del COGNOME nell’ipotesi tentata e concedendo allo stesso e all’COGNOME la sospensione condizionale della pena, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto aggravato;
Considerato che il ricorso presentato dal COGNOME, con cui si denunzia, con l’unico motivo articolato, l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato in quanto erroneamente individuato come legale rappresentante della società, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto – e per di più fornendo una propria interpretazione dei contenuti intercettivi – e perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fati:i mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
Considerato che il ricorso presentato dal COGNOME, con cui si censura, con l’unico motivo articolato, la violazione della legge penale e processuale, in particolare dell’art. 195 del codice di rito in tema di testimonianza indiretta, assumendo che la prova della colpevolezza del ricorrente si fonderebbe in maniera significativa, se non decisiva, sulla testimonianza indiretta del teste COGNOME che non ha partecipato alla verifica sul banco ma si è limitato a riportare quanto appreso dalle risultanze della verifica effettuata da altro personale, mai escusso, è del tutto generico non precisando neppure se è stata avanzata la richiesta di esame della fonte diretta e in che termini la deposizione indiretta che si assume inutilizzabile inciderebbe in maniera decisiva sul quadro probatorio al punto che espuntala verrebbe meno la prova della colpevolezza dell’imputato;
ed invero si deve rammentare che questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell’art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni “de relato”, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non abbia richiesto l’audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, Sentenza n. 12982 del 20/02/2020, Rv. 279259 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 33100 del
07/06/2022, Rv. 283651 – 02); e che nel caso in cui si eccepisce la inutilizzabilità di una prova è onere della parte che la eccepisce, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo indicare gli atti specificamente ,affetti dal vizio ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416); laddove nel caso di specie la questione è stata piuttosto posta demandando a questa Corte di rivalutare le risultanze processuali alla stregua del dato ritenuto inutilizzabile;
Considerato che il primo motivo di ricorso presentato dall’COGNOME, con cui si denunzia la violazione della legge ed il vizio motivazionale in ordirle alla ricostruzione dei fatti ascritti all’imputato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01); esula, peraltro, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); e nel caso di specie il motivo attacca direttamente le risultanze processuali ed il fati:o, assumendo che esse non consentano di pervenire ad un giudizio di colpevolezza dell’imputato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso presentato dall’COGNOME, con cui si censura la violazione della legge e l’illogicità della motivazione in ordine alla omessa dichiarazione di improcedibilità del reato a seguito dell’entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, è manifestamente infondato in quanto la volontà di perseguire il reato può essere desunta dalla avvenuta costituzione in giudizio della parte civile (sul punto, Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, Rv. 284844 – 01 che ha affermato che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma “Cartabia”), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; cfr. altresì Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, par. 3.2.);
Ritenuto che alla luce delle considerazioni esposte al punto che precede deve ritenersi inammissibile anche il motivo aggiunto presentato nell’interesse del COGNOME;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favcre della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024.