Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40132 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40132 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., denunciando altresì il travisamento dell prova e la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di furto con strappo, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che ha posto in rilievo come la condotta del ricorrente fosse stata diretta verso la persona per vincerne la resistenza;
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che a tale riguardo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tr fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01) (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata, ove si valorizza la circostanza che l’imputato abbia commesso il reato nel periodo in cui era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari quale indice di maggiore offensività ed allarme sociale della sua condotta);
considerato che anche l’ulteriore censura proposta nel medesimo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda ancora pagina 6 della sentenza impugnata);
ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del delitto di rapina, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024 non è consentito in sede di
legittimità, qualora la questione, già proponibile in sede di appello, non sia stata prospettata neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. in motivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, COGNOME, non massimata);
che, invero, più in generale, va ribadito che il mancato esercizio del poteredovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente