Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spaccato chiaro su un concetto fondamentale del processo penale: il ricorso inammissibile. Spesso si pensa che ogni ricorso porti a una nuova valutazione completa del caso, ma non è così. La Suprema Corte ha dei limiti precisi e, se non vengono rispettati, il ricorso viene respinto senza nemmeno essere discusso nel merito. Il caso in esame riguarda una condanna per ricettazione e ci aiuta a capire quali sono i paletti da non superare per evitare una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: La Condanna per Ricettazione
Un soggetto veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di ricettazione. La prova chiave della sua consapevolezza circa la provenienza illecita del bene era stata individuata nell’alterazione del numero di telaio. Non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un esito diverso.
I Motivi del Ricorso e le Regole Processuali
L’imputato basava il suo ricorso su tre punti principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo la sua responsabilità penale.
2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, come vedremo, questi motivi si sono scontrati con le rigide regole che governano il giudizio di legittimità.
L’analisi della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rigettati uno per uno, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo perché.
La Ripetizione dei Motivi di Fatto
Il primo motivo, relativo alla responsabilità penale, è stato considerato una semplice riproposizione di doglianze fattuali. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di rivalutare le prove (come l’alterazione del telaio) in modo diverso da come avevano fatto i giudici di merito. Questo è un errore comune: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rifà il processo, ma un giudice di “legittimità”, che controlla solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Chiedere una nuova valutazione delle prove è un motivo di ricorso inammissibile.
L’Omessa Deduzione della “Tenuità del Fatto”
Ancora più netto è il giudizio sul secondo motivo. La richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non era mai stata avanzata nel processo d’appello. La legge (art. 606, comma 3, c.p.p.) prevede che non si possano presentare in Cassazione questioni che non siano state sollevate in appello. Questo principio è noto come “catena devolutiva”: ogni impugnazione deve basarsi su quanto già discusso. Introdurre un argomento nuovo in Cassazione interrompe questa catena e rende il motivo inammissibile.
La Discrezionalità nella Concessione delle Attenuanti
Infine, riguardo alle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito non è obbligato a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi. Nel caso specifico, avendo già confermato una pena al minimo edittale, la motivazione sul diniego delle attenuanti era da considerarsi già implicita e sufficiente.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su principi procedurali consolidati. In primo luogo, il giudizio di Cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito. I ricorsi che mirano a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali, senza indicare specifici travisamenti, sono destinati all’inammissibilità. In secondo luogo, il principio della catena devolutiva impone che le questioni giuridiche, come l’applicazione della non punibilità per tenuità del fatto, vengano sollevate nei gradi di merito. Presentarle per la prima volta in Cassazione è proceduralmente scorretto. Infine, la graduazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, il cui operato è sindacabile solo in caso di motivazione manifestamente illogica, cosa non ravvisata nel caso di specie.
Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Ordinanza
Questa ordinanza è un’importante lezione pratica su come funziona il processo penale e, in particolare, il giudizio di Cassazione. Evidenzia che un ricorso, per avere successo, non può limitarsi a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici precedenti. Deve, invece, individuare precise violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, sottolinea l’importanza di una strategia difensiva completa fin dai primi gradi di giudizio: le questioni non sollevate in appello sono, di norma, perse per sempre. La decisione finale di inammissibilità con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento serio, da utilizzare con cognizione di causa e non come un tentativo generico di ottenere un terzo esame del caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile principalmente per due ragioni: 1) I motivi relativi alla responsabilità penale erano una mera riproposizione di questioni di fatto già decise nei gradi precedenti, e non una critica sulla legittimità della decisione. 2) La richiesta di applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’ è stata presentata per la prima volta in Cassazione, violando il principio della catena devolutiva che impone di sollevare tali questioni già in appello.
È possibile chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ per la prima volta in Cassazione?
No. Come chiarito dall’ordinanza, la doglianza sull’omessa applicazione dell’art. 131-bis del codice penale deve essere dedotta come motivo di appello. Se non viene fatto, si verifica un’interruzione della ‘catena devolutiva’ e la questione non può essere esaminata dalla Corte di Cassazione, risultando quindi inammissibile.
Il giudice è tenuto a motivare il diniego delle attenuanti generiche analizzando ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza citato nell’ordinanza, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, implicitamente superando o disattendendo tutti gli altri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19077 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19077 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione contestato, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per speciale tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di doglianze in fatto finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si vedano, particolare, pagg. 2 e 3 sull’evidente alterazione del numero di telaio quale prova del dolo del delitto contestato);
che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, 3), che la doglianza sull’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva, come espressamente previsto all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 13 cod. pen. e la conferma della statuizione di primo grado (pari al minimo edittale, per quanto attiene alla reclusione, con la diminuente del rito) risulta dunque già giustificata con quanto considerato negando le attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024
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