Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi di Appello Solidi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede motivazioni precise e giuridicamente fondate. Un ricorso inammissibile non solo segna la fine del percorso processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la manifesta infondatezza dei motivi porti inevitabilmente a tale esito.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine con una condanna in primo grado a un anno e quattro mesi di reclusione. La Corte d’Appello, in parziale riforma, ha rideterminato la pena in otto mesi, dichiarando la prescrizione per alcuni reati minori commessi in anni precedenti e confermando nel resto la sentenza iniziale.
Nonostante la significativa riduzione della pena, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di impugnazione, che sono stati però giudicati palesemente privi di fondamento dalla Suprema Corte.
Analisi del ricorso inammissibile e dei suoi motivi
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due argomenti principali, entrambi respinti dalla Corte di Cassazione perché ritenuti manifestamente infondati.
Primo Motivo: L’Errata Applicazione della Continuazione
Il primo motivo di doglianza riguardava la presunta violazione della disciplina della continuazione. Questo istituto permette di unificare sotto un’unica pena più reati commessi in esecuzione dello stesso disegno criminoso. Tuttavia, la Corte ha sottolineato un punto fondamentale: all’imputato era stato contestato un unico reato residuo, essendo gli altri stati dichiarati prescritti. Di conseguenza, non essendoci una pluralità di reati da unificare, la disciplina della continuazione non poteva trovare alcuna applicazione. Il motivo era, quindi, logicamente e giuridicamente insostenibile.
Secondo Motivo: Il Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Anche questa censura è stata ritenuta palesemente infondata. I giudici della Cassazione hanno evidenziato che, contrariamente a quanto affermato, la Corte d’Appello non solo aveva riconosciuto le attenuanti generiche, ma le aveva anche considerate prevalenti, applicandole nella misura più ampia possibile per ridurre la pena. La doglianza si basava, pertanto, su un presupposto fattuale errato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base della manifesta infondatezza di entrambi i motivi. I giudici hanno spiegato che le censure del ricorrente erano prive di qualsiasi pregio giuridico. La prima era inapplicabile al caso concreto, mentre la seconda si basava su una lettura distorta della sentenza impugnata.
Quando i motivi di ricorso sono così palesemente privi di fondamento, la legge prevede che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile senza un’analisi di merito. Questa procedura serve a deflazionare il carico di lavoro della Corte e a sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato condannato a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando, come nel caso di specie, non emergono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione senza colpa. L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e sulla base di argomentazioni giuridiche plausibili, per non incorrere in sanzioni che ne disincentivino l’uso dilatorio o pretestuoso.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è basato su motivi manifestamente infondati, cioè argomentazioni che appaiono palesemente prive di fondamento giuridico, come nel caso esaminato in cui si contestavano decisioni in realtà favorevoli al ricorrente o si invocavano istituti non applicabili alla fattispecie.
Perché il motivo sulla “continuazione” è stato ritenuto infondato?
Il motivo è stato ritenuto infondato perché l’istituto della continuazione presuppone la presenza di più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Nel caso specifico, dopo la dichiarazione di prescrizione per alcuni capi d’imputazione, era rimasto un solo reato a carico dell’imputato, rendendo logicamente impossibile applicare tale disciplina.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38522 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38522 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERVINARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata Il 7 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la precedente decisione con cui il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere aveva condannato NOME alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, rideterminando la pena in complessivi mesi 8 di reclusione con applicazione delle sanzioni accessorie, dichiara on doversi procedere in ordine ai reati consumati negli anni 2010, 2011 e 2012, per intervenuta prescrizione, e confermando nel resto la sentenza del Giudice di primo grado;
che per l’annullamento di predetta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla applicazione della disciplina della continuazione;
che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso il fatto che a carico del prevenuto è stato posto un unico reato di tal ch il regime della continuazione non aveva modo di trovare applicazione;
che il secondo motivo risulta altresì manifestamente infondato atteso che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte napoletana ha riconoscito prevalenti le invocate circostanze attenuanti generiche facendone applicazione nella misura pià ampia;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delk ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativannente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma;il 1 marzo 2024 Il onsiglirter,rie GLYPH DEPOSITATA