Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29142 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29142 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a UDINE il 06/12/1998
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 2/02/2023 dal Tribunale di Udine di condanna per il reato di cui agli artt.110, 624 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Paluzza il 18 maggio 2020;
considerato che il ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto travisamento della prova dell’immagine delle telecamere stradali, che non avrebbero ripreso la targa del suo autoveicolo; che, con il secondo motivo, ha dedotto travisamento della prova circa la sottrazione della somma di denaro; che, con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n.4 cod. pen.;
considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso deduce il travisamento di una prova, ossia le riprese delle telecamere stradali di un’autovettura corrispondente a quella dell’imputato sulla via del ritorno, che non ha formato oggetto di esplicita devoluzione in appello, risultando la censura priva di adeguato confronto con le argomentazioni svolte alle pagg. 3-5 della sentenza, dalle quali è anche evincibile la non decisività dei fotogrammi rilevati sulla via del ritorno a fronte del puntuale compendio probatorio sul quale si è fondata la decisione;
considerato, con riguardo al secondo motivo di ricorso, che nell’atto di appello la difesa aveva sostenuto che l’importo di euro 150 sottratto dal portafoglio della persona offesa presente all’ingresso dell’abitazione avrebbe potuto essere rubato da qualsiasi altra persona, considerato che la porta non era chiusa a chiave dall’interno, mentre nel ricorso si sviluppano argomentazioni non sottoposte all’esame del giudice di appello, che a pag. 6 ha analiticamente sviluppato l’iter logico seguito per attribuire all’imputato il furto della somma di denaro;
considerato che il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con l’ampia motivazione fornita alle pagg. 7-8 della sentenza sia a proposito del diniego delle circostanze attenuanti generiche sia a proposito della inapplicabilità della circostanza di cui all’art. 62 n.4, cod. pen. Tale ultimo punto viene censurato con argomentazioni di merito, non ammesse in fase di legittimità a fronte di una motivazione che fa riferimento non solo al valore intrinseco dei beni sottratti, ma al danno cagionato anche alla luce delle modalità esecutive dell’azione criminosa;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Coi ‘oliere estensore idente