Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello non Superano il Vaglio della Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto se i motivi addotti sono generici, infondati o mirano a una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: La Condanna in Appello
Due persone venivano condannate dalla Corte d’Appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, seppur nella sua forma lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. Insoddisfatti della decisione, entrambi proponevano ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna o una riduzione della pena.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
I ricorrenti basavano la loro difesa su tre argomentazioni principali:
1. Uso personale vs. Spaccio: Entrambi sostenevano che la detenzione della sostanza fosse finalizzata esclusivamente all’uso personale, contestando la valutazione della Corte territoriale che aveva invece ritenuto provata la finalità di spaccio.
2. Eccessività della pena: Lamentavano un trattamento sanzionatorio troppo severo, in particolare per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbe potuto ridurre la pena finale.
3. Mancata applicazione della pena sostitutiva: Uno dei due ricorrenti contestava specificamente il rifiuto della Corte d’Appello di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi e li ha respinti in toto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno degli imputati, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi di ricorso presentati.
La questione dell’uso personale: una censura di merito
Il primo motivo è stato respinto perché, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di rivalutare i fatti già esaminati e decisi dalla Corte d’Appello. La Corte Suprema ha chiarito che il suo ruolo (in “sede di legittimità”) non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma solo di controllo sulla corretta applicazione della legge. Poiché la Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e coerente la sua decisione, non c’era spazio per un riesame.
L’eccessività della pena: un motivo di ricorso generico
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché “a-specifico”. I ricorrenti si erano limitati a lamentare la severità della pena senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni usate dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche. Un motivo di ricorso, per essere valido, deve contestare punto per punto la logica della decisione impugnata, non limitarsi a una generica doglianza.
La pena sostitutiva: un’istanza infondata
Infine, il motivo relativo alla mancata applicazione del lavoro di pubblica utilità è stato ritenuto “manifestamente infondato”. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva già spiegato chiaramente perché non sussistevano i presupposti per concedere tale beneficio, e il ricorso non offriva elementi validi per smentire tale conclusione.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, viene ribadita la distinzione tra giudizio di merito (primo e secondo grado) e giudizio di legittimità (Cassazione). Quest’ultimo non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica o contraddittoria.
In secondo luogo, la Corte sottolinea l’onere del ricorrente di presentare motivi specifici e pertinenti. Un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle tesi difensive già respinte, ma deve individuare precisi vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata. La genericità delle censure porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione. La preparazione del ricorso richiede un’analisi tecnica e rigorosa, focalizzata sui soli vizi ammessi dalla legge. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti o presentare critiche generiche alla decisione precedente è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non può effettuare una nuova valutazione dei fatti già accertati nei gradi precedenti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “a-specifico”?
Significa che il motivo è formulato in modo troppo generico e non si confronta in maniera puntuale con le argomentazioni specifiche contenute nella sentenza che si sta impugnando. Per essere ammissibile, un motivo deve criticare in modo preciso il ragionamento del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza di condanna. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1893 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1893 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 18/10/1985 NOME COGNOME nato il 26/06/1975
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28790/24 Frincu + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso comune ad entrambi, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un p di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 2);
Ritenuto che anche il secondo motivo con cui si censura l’eccessività del trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla negata concessione delle attenuanti generiche) è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3);
Ritenuto, infine, che il motivo di ricorso relativo al solo COGNOME, riguardante la manc applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità della medesima (pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024