Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11707 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11707 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COLMURANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo a) e capo d);
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, tempestivamente depositata il 1 gennaio 2024, con cui si chiede la trattazione in pubblica udienza a c:agione dell’ammissibilit del ricorso, ma che non contiene argomentazioni idonee a smentire le considerazioni di seguito sviluppate;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di le quanto all’erronea sussistenza del concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria – è apodittico in quanto la tesi è smentita dagli atti process e dall’esame della sentenza impugnata, laddove emerge che le condotte che costituiscono il substrato fattuale dei due addebiti sono diverse, né il ricorrente chiarisce perché ess coinciderebbero;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di leg quanto all’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 219 comma 2 n.1 legge fallimentare – è inammissibile per due ragioni.
La prima è che tale motivo non era contenuto nell’appello principale, ma solo nei motivi aggiunti di appello, il che rendeva la censura inammissibile in quanto i motivi aggiunt non possono riferirsi a punti della decisione non attinti dai motivi principali (tra le Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, COGNOME PETER, Rv. 280294), Da ciò consegue che, non essendovi motivo di appello ammissibile, la dcglianza oggi non può essere proposta con ricorso per cassazione perchè l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unit Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, COGNOME, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).
La seconda è che il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249666);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivaz quanto all’applicazione dell’aumento per la recidiva – è meramente avversativo di una motivazione della Corte di appello che non è manifestamente illogica, laddove ha fondato il riconoscimento della circostanza aggravante sull’omogeneità dei reati, giacché l’imputato, benché in tempi risalenti, era stato condannato altre due volte per bancarotta fraudolenta;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizi motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (i precedenti penali). Tale interp-etazione è ispirata a giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può lim fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.