Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello non Superano il Vaglio della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi e sui limiti del giudizio di legittimità. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per reati legati agli stupefacenti, e la decisione della Suprema Corte ribadisce principi fondamentali della procedura penale. Comprendere perché un ricorso venga respinto senza un esame del merito è cruciale per chiunque si approcci al sistema giudiziario.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per un reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, che disciplina i cosiddetti ‘fatti di lieve entità’. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo contestava la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, chiedendo di fatto una rilettura alternativa dei fatti. Il secondo, invece, si concentrava sulla mancata disapplicazione della recidiva, un’aggravante che comporta un aumento di pena per chi commette un nuovo reato dopo una precedente condanna.
L’Analisi della Cassazione: perché il ricorso è inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e inammissibilità. Questa decisione non entra nel vivo delle questioni, ma si ferma a un livello precedente, quello dei requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso deve possedere.
Il Primo Motivo: la Valutazione delle Prove
I giudici hanno ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. La Corte di Cassazione, infatti, non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo ruolo è quello di ‘giudice di legittimità’, ovvero di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Richiedere una ‘valutazione alternativa delle fonti di prova’ è un’istanza tipica del giudizio di merito e, come tale, esula dalle competenze della Cassazione. La Corte ha constatato che i giudici d’appello avevano fornito argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza.
Il Secondo Motivo: la Questione della Recidiva
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. L’imputato lamentava la mancata disapplicazione dell’aggravante della recidiva. Tuttavia, la Cassazione ha osservato una discordanza fondamentale: nell’atto di appello originario, la difesa non aveva contestato l’esistenza stessa della recidiva, ma si era limitata a criticare il ‘giudizio di bilanciamento’ con le attenuanti, che era stato risolto in termini di equivalenza. La Corte d’Appello aveva motivato in modo logico su questo punto. Introdurre in Cassazione una doglianza nuova – la sussistenza stessa dell’aggravante – che non era stata sottoposta al giudice precedente, rende il motivo inammissibile. Non si può ‘cambiare strategia’ tra un grado di giudizio e l’altro su questioni che andavano sollevate prima.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono radicate nei principi cardine del nostro ordinamento processuale. La Corte ribadisce la netta separazione tra il giudizio di merito (primo grado e appello), dove si accertano i fatti, e il giudizio di legittimità (Cassazione), dove si controlla la corretta applicazione del diritto. Le doglianze del ricorrente, in entrambi i casi, tentavano di forzare questi confini: nel primo caso, chiedendo una nuova valutazione fattuale; nel secondo, introducendo un tema non devoluto al giudice d’appello. La logica della Corte d’Appello è stata ritenuta coerente e consequenziale, privando così il ricorso di qualsiasi fondamento valido per un esame più approfondito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione con precisione e cognizione tecnica. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta conseguenze negative per il ricorrente. In questo caso, oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea che l’appello e il ricorso per Cassazione devono basarsi su motivi specifici e pertinenti al grado di giudizio, evitando di trasformare l’impugnazione in un tentativo generico di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione solleva una questione non discussa in appello?
Il motivo viene dichiarato inammissibile. Il ricorso per Cassazione non può introdurre doglianze nuove che non siano state specificamente sottoposte all’esame del giudice d’appello, come nel caso della contestazione sull’esistenza della recidiva che non era stata mossa nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44657 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44657 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 17/04/1980
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 18899/24 SCENNA
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – relativo alla mancata disapplicazione della recidiva – non trova corrispondenza nell’atto di appello con il quale si contestava il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza (e su cui la Corte motiva in modo logico e consequenziale), ma non anche la sussistenza dell’aggravante, e risulta pertanto inammissibile;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024