Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37270 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37270 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/11/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 26/11/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Avellino del 07/12/2023, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art. 2 d. lgs. 74/2000.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’articolo 606, lettera d), cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello assunto nuove prove al fine di verificare i costi effettivamente sostenuti dal COGNOME, nØ al fine di verificare l’effettiva inesistenza delle operazioni.
3.2. Il secondo motivo accorpa due diverse doglianze.
In primo luogo, lamenta mancanza di motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato, affermato in modo tautologico dalla Corte di appello.
Lamenta poi motivazione apparente in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo, esso Ł inammissibile in quanto, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello effettuato in sentenza, emerge che la doglianza non era stata dedotta con i motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis , Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066), avendo l’imputato contestato la mancanza dell’elemento oggettivo e psicologico del reato e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo Ł quindi inammissibile per tardività.
3.2. Il secondo motivo Ł inammissibile per genericità.
Ord. n. sez. 15260/2025
CC – 31/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
3.2.1. Quanto alla doglianza relativa all’elemento psicologico, la sentenza chiarisce che le società emittenti le due fatture, per complessivi euro 616.799.00 (indebita detrazione IVA pari ad euro 135.693,00) sono state emesse da due ‘cartiere’ e che la natura meramente ‘soggettiva’ dell’inesistenza Ł stata introdotto ma in alcun modo argomentata. Aggiunge la Corte partenopea che l’elevato importo IVA evaso non Ł stato corrisposto neppure dopo la contestazione della falsità della fattura, circostanza che corrobora la sussistenza del dolo.
Il ricorso, che si imita a generica doglianza, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, Ł pertanto inammissibile.
3.2.2. quanto alle circostanze atipiche, la Corte territoriale ritiene che non sussistano elementi di positiva valutazione per il loro riconoscimento, deponendo anzi in senso contrario il considerevole importo delle fatture emesse e quindi anche dell’imposta evasa.
Tale motivazione non Ł affatto apparente, ma fa buon governo della costante giurisprudenza della Corte, secondo cui le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. non sono oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma costituiscono il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioŁ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piø incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62bis cod. pen., al giudice di merito non Ł richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 31/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME DI COGNOME