Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37485 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37485 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME MINUTILLO TURTUR
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte/memoria trasmesse in data 1 novembre 2025 con le quali il difensore dell’imputato si Ł riportato alle conclusioni contenute nel ricorso principale.
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 29 gennaio 2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale della medesima città ha revocato l’interdizione legale durante l’esecuzione della pena e ridotto a cinque anni la durata dell’interdizione dai pubblici uffici, confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del COGNOME in relazione al contestato reato di rapina aggravata (art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen.) ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, consumata in data 7 gennaio 2023. All’imputato Ł stata contestata e ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione del reato come rapina aggravata;
Erronea valutazione delle prove perchØ il fatto andava qualificato come di particolare tenuità;
Violazione di legge in relazione alla presunta arma che era una ‘scacciacani’;
Violazione di legge in ragione delle erronee valutazioni soggettive del ricorrente, situazione che ha comportato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Violazione di legge per erronea valutazione sotto il profilo della offensività della pistola;
Erronea valutazione delle situazioni soggettive e oggettive connesse anche ai
precedenti che ha portato ad una commisurazione della pena da ritenersi sproporzionata.
Rilevato che , i sopra indicati motivi 1, 2, 3 e 5 non sono consentiti in sede di
Ord. n. sez. 15301/2025
legittimità perchØ le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto Ł prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Considerato poi che i sopra indicati motivi 4 e 6 che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio, sono generici per indeterminatezza perchØ privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato e comunque sono manifestamente infondati perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01);
che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ove si valorizzano, quali circostanze ostative ad un ulteriore contenimento della pena, il valore non modesto del profitto conseguito, l’effetto intimidatorio dell’uso dell’arma, la particolare spregiudicatezza dimostrata dall’imputato, che poneva in essere la condotta criminosa all’interno di un esercizio commerciale dove era già noto, oltre ai suoi precedenti penali).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME