Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul concetto di ricorso inammissibile nel processo penale. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta una critica generica, ma è necessario un confronto puntuale e argomentato con le motivazioni del giudice. Vediamo nel dettaglio la vicenda processuale e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Catania nei confronti di un imputato per il reato previsto dall’articolo 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, che sanziona la violazione delle prescrizioni imposte con una misura di prevenzione.
In seguito, la Corte di Appello di Catania, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato, aveva ridotto la pena a otto mesi di reclusione. Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si basava essenzialmente su due motivi di doglianza:
1. Vizio di motivazione sulla condanna: L’imputato sosteneva che la sentenza d’appello fosse mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. In particolare, contestava il fatto che la Corte non avesse ritenuto credibile la sua giustificazione, secondo cui non era a conoscenza del percorso effettuato dalla moglie. A suo dire, non si sarebbe mai sottratto alla vigilanza delle forze dell’ordine, non ledendo quindi il bene giuridico protetto dalla norma.
2. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: Il secondo motivo criticava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche, lamentando anche in questo caso una motivazione illogica e una violazione di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile in modo manifesto. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della corretta formulazione dei motivi di impugnazione.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che i motivi presentati dall’imputato erano del tutto aspecifici. Le critiche mosse alla sentenza della Corte di Appello erano, infatti, delle semplici lamentele su presunte carenze motivazionali che, a un’attenta lettura del provvedimento, risultavano inesistenti.
La Corte d’Appello, al contrario, aveva fornito una motivazione ampia e dettagliata su tutti i punti contestati:
* Aveva spiegato in modo esauriente perché riteneva sussistente il dolo, ovvero l’intenzionalità del reato.
* Aveva chiarito l’irrilevanza della tesi difensiva dell’imputato.
* Aveva dato ampio risalto alle ragioni per cui non erano state concesse le attenuanti generiche.
Il ricorrente, invece di confrontarsi con queste specifiche argomentazioni, si era limitato a riproporre le proprie tesi in modo generico. Un ricorso in Cassazione, ricorda la Corte, non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio per rivalutare i fatti, ma deve evidenziare precise violazioni di legge o vizi logici nel ragionamento del giudice precedente. Poiché i motivi del ricorso non si misuravano minimamente con gli argomenti della sentenza impugnata, sono stati giudicati aspecifici e, di conseguenza, l’intero ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È indispensabile che l’atto di impugnazione contenga una critica strutturata, puntuale e pertinente, in grado di demolire logicamente il ragionamento del giudice che ha emesso la decisione contestata.
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo il mancato esame nel merito, ma anche una condanna economica. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3000 euro alla cassa delle ammende. Tale sanzione è prevista proprio per disincentivare impugnazioni palesemente infondate e dilatorie, che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici, ovvero non si confrontavano in modo puntuale e critico con le ampie argomentazioni fornite dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘aspecifici’?
Significa che le critiche mosse alla sentenza sono generiche e non contestano nel dettaglio le ragioni giuridiche e fattuali della decisione. In pratica, l’appellante si limita a lamentare vizi motivazionali che in realtà non esistono, senza affrontare il nucleo del ragionamento del giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45936 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45936 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 09/11/1972
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania con sentenza del 3 ottobre 2023 riduceva la pena inflitta a Testa Antonio dal Tribunale di Catania per il reato di cui all’art. 75 co 2 D.Lgs 159/2011 a mesi otto di reclusione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato tramite il difensore articolando de motivi di doglianza.
Il primo motivo è incentrato sulla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza con riferimento alla condanna.
Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe ritenuto inattendibile la giustificazione resa dall’imputato in ordine alla inconsapevolezza del percorso effettuato dalla moglie.
Secondariamente, il ricorrente rileva come il Testa non si sarebbe mai sottratto alla sfera di vigilanza degli organi di polizia e, pertanto, non avrebbe leso o posto in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.
Con il secondo motivo lamentava la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e la violazione di legge con riferimento alla esclusione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente inammissibile.
Il ricorrente, infatti, stigmatizza delle carenze motivazionali che non trovano riscontro alcuno nel provvedimento impugnato che dà, per contro, ampio conto delle ragioni per cui ha ritenuto sussistente il dolo del reato contestato, ha dato conto dell’irrilevanza della tesi difensiva, così come ha pure dato ampio risalto alle ragioni che hanno portato la Corte a non concedere le attenuanti generiche.
Pertanto, i motivi di ricorso che non si misurano minimamente con tali argomenti si appalesano aspecifici.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024