Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i ricorsi, dichiarando un ricorso inammissibile quando i motivi presentati sono generici, ripetitivi o manifestamente infondati. Analizzeremo una decisione che coinvolge due ricorrenti, le cui doglianze sono state respinte con argomentazioni precise, delineando i confini dell’ammissibilità nel giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame
Due soggetti impugnavano una sentenza della Corte d’Appello di Genova, sperando di ottenere una riforma della decisione. I loro ricorsi, tuttavia, si sono scontrati con il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte, che ha analizzato separatamente le posizioni, giungendo a una conclusione negativa per entrambi. La vicenda sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti, evitando di riproporre questioni già adeguatamente risolte nei gradi di merito.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
I ricorrenti hanno sollevato diverse questioni, dall’applicazione di cause di non punibilità alla concessione di benefici di legge. La Corte ha esaminato ogni punto, fornendo una motivazione dettagliata per la sua decisione di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio come sono state trattate le singole posizioni.
Ricorso Inammissibile per Manifesta Infondatezza
Per il primo ricorrente, la Corte ha definito il ricorso come una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte correttamente dal giudice di merito. In particolare, sono stati analizzati tre punti chiave:
1. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto): La Corte ha confermato la decisione del giudice di merito, ritenendo che l’abitualità della condotta dell’imputato fosse un elemento ostativo all’applicazione di tale beneficio. Non si trattava di un episodio isolato, ma di un comportamento reiterato che escludeva la tenuità del fatto.
2. Mancata concessione della sospensione condizionale della pena: Anche in questo caso, la valutazione prognostica negativa è stata ritenuta ineccepibile. Elementi come le plurime pendenze per reati specifici, la tendenza a fornire generalità diverse e l’assenza di una stabile dimora hanno giustificato il diniego del beneficio.
3. Mancata applicazione di sanzioni sostitutive: La prognosi negativa si è estesa anche a questa richiesta. I giudici hanno ritenuto improbabile che il ricorrente si sarebbe attenuto alle prescrizioni legate a una pena sostitutiva, rendendo la richiesta infondata.
Per quanto riguarda il secondo ricorrente, il suo ricorso è stato giudicato manifestamente infondato perché verteva sull’entità della pena, un aspetto che, secondo la Corte, non era stato oggetto di specifica censura nel grado di appello. Ciò costituisce un classico esempio di motivo non consentito in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il merito della vicenda. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Nel caso di specie, i ricorsi sono stati ritenuti inadeguati perché non hanno sollevato vizi di legittimità, ma si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni di merito già disattese, o a sollevare questioni nuove non pertinenti al giudizio di Cassazione. La manifesta infondatezza e la genericità dei motivi hanno quindi condotto inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità per entrambi i ricorsi. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure serie e fondate su vizi di legittimità, e non può essere utilizzato come un tentativo per rimettere in discussione valutazioni di fatto correttamente operate dai giudici di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, è una semplice riproposizione di censure già valutate e respinte nei gradi precedenti, oppure quando i motivi sono manifestamente infondati, come contestare un aspetto della sentenza non impugnato in appello.
Cosa può impedire la concessione del beneficio della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’abitualità della condotta, ovvero la ripetizione di comportamenti illeciti da parte dell’imputato, è un elemento ostativo che impedisce al giudice di riconoscere la particolare tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso analizzato ammonta a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5747 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5747 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 01/03/1999 COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 24/09/1999
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondati, in quanto:
In relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., incensurabile è il rilievo ostativo della abitualità della condotta ( v. pg. 4 della sentenza);
In relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ineccepibile è il rilievo degli elementi ostativi (plurime pendenze per fatti specifici, inclinazione a declinare generalità diverse, assenza di stabile dimora);
In relazione alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva incensurabile è la prognosi secondo la quale il ricorrente non si sarebbe attenuto alle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva richiesta ( v. pg. 5 della sentenza);
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato in relazione alla entità della pena inflitta, non oggetto di censura in grado di appello.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa clle ammende. Così deciso il 18.11.2024