Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
L’esito di un processo non è quasi mai l’ultima parola. Il nostro sistema giuridico prevede diversi gradi di giudizio, ma l’accesso a ciascun grado è subordinato a regole precise. Quando si arriva al giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, i requisiti diventano ancora più stringenti. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e non specifici. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire perché non basta essere in disaccordo con una sentenza per ottenere una sua revisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che confermava una decisione di primo grado. L’imputato, non soddisfatto del trattamento sanzionatorio ricevuto, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua contestazione era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. La difesa aveva sostenuto che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente alcuni aspetti a favore dell’imputato.
L’Appello e il Ricorso inammissibile in Cassazione
Il passaggio dalla Corte d’Appello alla Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. La Cassazione valuta la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non il merito della vicenda. Nel caso di specie, la difesa aveva chiesto in appello le attenuanti generiche. La Corte d’Appello aveva puntualmente respinto tale richiesta, motivando la sua decisione sulla base di elementi ostativi, come i precedenti specifici dell’imputato. Nonostante questa chiara motivazione, nel ricorso per Cassazione venivano riproposti argomenti molto simili, configurandosi come una generica lamentela sul trattamento sanzionatorio. Proprio questa genericità ha portato la Suprema Corte a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 37286 del 2024, ha chiarito che i motivi presentati dall’imputato non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi si traducevano in ‘doglianze aspecifiche’ riguardo alla pena inflitta e al ragionamento della sentenza impugnata. La Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una giustificazione logica e completa per negare le attenuanti, rispondendo ai motivi d’appello e valorizzando elementi ostativi come i precedenti penali. Riproporre le stesse questioni senza individuare un vizio di legge specifico nella sentenza d’appello rende il ricorso un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul merito, compito che non spetta alla Cassazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame offre un’importante lezione pratica: per adire la Corte di Cassazione non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita. È indispensabile che il ricorso sia tecnicamente ben costruito, evidenziando specifici errori di diritto o vizi di motivazione (come la sua mancanza o manifesta illogicità) commessi dal giudice del grado precedente. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la vicenda processuale, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questo rafforza la necessità di un’analisi legale approfondita prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘aspecifici’, cioè formulati come lamentele generiche sulla pena, e ripetevano questioni già esaminate e motivate dalla Corte d’Appello, senza individuare un preciso errore di diritto nella sentenza impugnata.
Quale argomento principale ha usato il ricorrente?
L’argomento principale del ricorrente era la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, che a suo dire erano state ingiustamente negate. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già rigettato questa richiesta basandosi sui precedenti penali specifici dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo questa decisione?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37286 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37286 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE 05QNMHE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche sul trattamento sanzionatorio rispetto all’atto di appello e al complessivo ragionamento giustificativo della sentenza impugnata (con l’appello, la difesa aveva infatti chiesto le attenuanti generiche valorizzando aspetti che la Corte di appello ha puntualmente disatteso – cfr. pag. 5 – rispondendo ad altri motivi di appello, al contempo valorizzando altri aspetti ostativi – quali i precedenti specifici – che giustificavano la conferma del diniego anche di tale statuizione di primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07 2024.