Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti. Un caso emblematico ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione offre spunti importanti sulla differenza tra un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità, e una critica fondata su errori di diritto.
I Fatti del Caso: Resistenza e Stato Psichico
La vicenda trae origine dalla condotta di un individuo che, in un evidente stato di agitazione, si era opposto all’intervento di alcuni agenti la cui finalità era quella di tradurlo in carcere. In sua difesa, l’imputato aveva sostenuto, sia in appello che in Cassazione, che il suo stato psichico alterato gli avesse impedito di comprendere pienamente le finalità dell’azione degli agenti, chiedendo quindi una riconsiderazione della sua responsabilità e della pena inflitta.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha presentato il suo caso alla Corte di Cassazione basandosi su due principali motivi di doglianza:
1. Stato di agitazione: Si sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non considerare adeguatamente il suo stato psicofisico, che a suo dire avrebbe dovuto escludere la piena consapevolezza delle sue azioni.
2. Trattamento sanzionatorio: Il secondo motivo criticava la pena inflitta, ma in modo generico e, per di più, riportando il testo di una sentenza diversa da quella oggetto di impugnazione.
Questi argomenti erano già stati presentati e respinti dalla Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto, sulla base della ricostruzione dei fatti, che le modalità dell’azione rendessero palese l’intento dell’imputato di opporsi all’arresto.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come i motivi proposti non fossero consentiti in sede di legittimità. Il giudizio di Cassazione, infatti, non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha smontato entrambi i motivi del ricorso. Riguardo al primo, ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già compiuto una valutazione logica e corretta dei fatti, escludendo che lo stato di agitazione avesse compromesso la capacità del ricorrente di comprendere la situazione. Le modalità stesse del suo comportamento rendevano palese la sua intenzione di impedire la traduzione in carcere. Tale valutazione, essendo basata sui fatti, non è sindacabile in Cassazione.
Sul secondo motivo, la censura è stata definita ‘aspecifica’. Non solo il ricorrente aveva criticato la pena in modo vago, ma aveva anche fatto riferimento a un provvedimento errato. La Corte ha inoltre sottolineato che la Corte d’Appello aveva già risposto in modo motivato alla richiesta di riduzione della pena, applicando correttamente i criteri previsti dall’art. 133 del codice penale.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di formulare ricorsi per cassazione con motivi chiari, specifici e pertinenti a questioni di diritto. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi nel merito, o la formulazione di critiche generiche, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo conferma la decisione impugnata, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, tenuto a pagare le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta superflua.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici, meramente riproduttivi di argomenti già correttamente valutati e respinti dal giudice di merito, e non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Lo stato di agitazione di una persona può giustificare la resistenza all’azione delle forze dell’ordine?
Secondo questa decisione, no. La Corte ha ritenuto che, nonostante lo stato di agitazione, le modalità concrete dei fatti rendevano palese che l’imputato avesse compreso pienamente le finalità dell’intervento degli agenti e si opponesse volontariamente ad esso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21420 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure aspecifiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito:
quanto al primo motivo, la Corte di appello, sulla base della ricostruzione dei fatti e dello snodarsi degli avvenimenti, ha infatti adeguatamente escluso che lo stato di agitazione del ricorrente, per motivi inerenti al suo stato psichico, avesse impedito al predetto di percepire le finalità dell’intervento degli agenti (le modalità del fatto rendevano palese la direzione della sua azione — impedire la sua traduzione in carcere);
quanto al secondo motivo, la censura è aspecifica, riportando un testo di sentenza che non corrisponde a quella impugnata; è sufficiente rilevare che la Corte di appello si è attenuta, nella sua motivata risposta, al motivo di appello in punto di trattamento sanzioNOMErio, con il quale il ricorrente aveva soltanto chiesto di ridurre la pena, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 12/ 24.