Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Aspecifici
L’ordinanza n. 46868/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi, chiarendo perché un’impugnazione può essere dichiarata ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per truffa, il cui tentativo di contestare la sentenza di secondo grado si è scontrato con la rigorosa valutazione della Suprema Corte sui requisiti di ammissibilità.
La decisione sottolinea come la genericità e la ripetitività dei motivi di ricorso non siano sufficienti a innescare una nuova valutazione nel merito, specialmente in presenza di una ‘doppia conforme’, ovvero due sentenze di condanna concordanti nei gradi precedenti.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello per il reato di truffa, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di impugnazione si basavano su tre argomenti principali:
1. Violazione procedurale: lamentava il mancato rispetto del nuovo termine di quaranta giorni per la comparizione nel giudizio di appello, introdotto dalla recente riforma del processo penale.
2. Carenza di motivazione: sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato la sua responsabilità penale, riproponendo le stesse argomentazioni già presentate in secondo grado.
3. Mancata applicazione della tenuità del fatto: contestava la decisione dei giudici di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p.
L’Analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio l’analisi della Corte su ogni punto.
La Questione del Termine a Comparire
Sul primo motivo, la Corte ha chiarito che l’obiezione era manifestamente infondata. Sebbene la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) abbia esteso il termine a comparire da venti a quaranta giorni, una successiva proroga normativa (d.l. n. 215/2023) ha posticipato l’entrata in vigore di questa modifica per le impugnazioni proposte prima del 30 giugno 2024. Poiché il ricorso in questione rientrava nel regime precedente, il termine applicabile era ancora quello di venti giorni, che era stato correttamente rispettato.
La Genericità dei Motivi sulla Responsabilità Penale
Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: non è sufficiente riproporre le medesime doglianze già respinte in appello. Il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici. In questo caso, il ricorrente si era limitato a una sterile ripetizione, senza confrontarsi con le argomentazioni esaustive e concludenti fornite dalla Corte territoriale, che aveva già confermato la ricostruzione dei fatti del primo grado.
I Limiti dell’Applicazione della Tenuità del Fatto
Anche il terzo motivo è stato considerato aspecifico e infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. basandosi su due elementi cruciali:
* Il valore significativo del danno: la non tenuità del fatto era giustificata dall’entità del pregiudizio economico subito dalla persona offesa.
* I precedenti penali dell’imputato: la presenza di plurimi precedenti penali a carico del ricorrente escludeva la ‘non abitualità’ del comportamento, requisito essenziale richiesto dalla norma per poter beneficiare della causa di non punibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità risiedono nella funzione stessa della Corte di Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze, non riesaminare le prove.
Un ricorso è inammissibile quando i motivi proposti non rientrano nei limiti di questo scrutinio. In questo caso, il ricorrente ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti (motivo 2) e ha sollevato questioni procedurali infondate (motivo 1) e critiche generiche su valutazioni di merito correttamente argomentate dai giudici dei gradi precedenti (motivo 3). La Corte ha quindi sanzionato questa impostazione processuale, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che per accedere al giudizio di Cassazione non basta essere insoddisfatti della sentenza di condanna. È necessario formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e giuridicamente fondati, che attacchino la struttura logico-giuridica della decisione impugnata. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo il ricorso inammissibile e la condanna definitiva.
Quando si applica il nuovo termine di 40 giorni per comparire nel giudizio di appello penale?
Il nuovo termine di quaranta giorni, introdotto dalla Riforma Cartabia, si applica solo alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, a seguito di una specifica proroga legislativa. Per le impugnazioni precedenti, resta valido il vecchio termine di venti giorni.
Perché un ricorso che ripete le stesse argomentazioni dell’appello viene dichiarato inammissibile?
Perché il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica alla motivazione della sentenza di secondo grado, non una semplice riproposizione delle stesse difese. Se i motivi sono generici e non si confrontano con le ragioni della Corte d’Appello, il ricorso è considerato aspecifico e quindi inammissibile.
Quali elementi possono impedire l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Secondo questa decisione, due elementi chiave possono impedire l’applicazione di tale beneficio: il valore significativo del danno causato alla vittima e la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato, i quali escludono la ‘non abitualità’ del comportamento, un requisito essenziale richiesto dalla norma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46868 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIARRE il 05/10/1960
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 601, comma terzo, cod. proc. pen. conseguente al manca rispetto del termine di quaranta giorni previsto dal predetto arti manifestamente infondato. La nuova disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. pro pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 150 del 10 ottob che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire giudizio di appello, è, infatti, applicabile alle impugnazioni proposte dopo giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall’art. 11, comma 7, d. dicembre 2023, n. 215 (vedi Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024, Monaco, Rv. 286003 – 01; Sez. U. informazione provvisoria n. 9/2024).
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità è aspecifico in qu reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei f all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appe affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I gi appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idone dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truff pagg. 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabi sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzame fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità insindacabili in questa sede;
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lament violazione dell’art. 131-bis, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al ma riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è aspecifico. La Cort appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 1 cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della t del fatto, in considerazione del valore significativo del danno subito dalla pe offesa e dei plurimi precedenti penali di cui l’imputato è gravato, che escludo non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizio invocata (vedi pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigli e Estensore GLYPH
Il Presi COGNOME e